Carta docente, inottemperanza al giudicato e no all’astreinte per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2197 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accertata inottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però automatica: essa va esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto. Rilevano a tal fine le difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbe la sanzione eccessivamente afflittiva. Il giudizio di ottemperanza assicura così la satisfazione del credito senza trasformarsi in strumento di locupletazione o di pena sproporzionata per il debitore pubblico.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Il titolo passava in giudicato e veniva notificato all’amministrazione.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento, il ricorrente agiva per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato e risulta ritualmente notificato; è dunque decorso il termine dilatorio per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, non ha dedotto alcunché sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Conseguentemente, al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, con successiva relazione alla Sezione.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano le specifiche difficoltà dell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica, unitamente all’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.