Vincolo di aggiudicazione e unico centro decisionale nell’appalto suddiviso in lotti (TAR Campania n. 3002 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e il divieto di unico centro decisionale ex art. 95, comma 1, lett. d), del medesimo decreto sono istituti distinti per presupposti, struttura e funzione, ancorché convergenti nella finalità pro-concorrenziale: il primo opera sul piano formale-soggettivo, il secondo sul piano sostanziale-funzionale, prescindendo dalla veste giuridica dei concorrenti. La mancata estensione soggettiva del vincolo formale all’intero gruppo societario non equivale ad inapplicabilità della fattispecie espulsiva non automatica, la quale richiede la dimostrazione di indizi plurimi, precisi e concordanti circa l’esistenza di un’unica volontà imprenditoriale. In una procedura suddivisa in lotti con vincolo di aggiudicazione trasversale, la verifica sull’unicità del centro decisionale non può essere confinata al singolo lotto, ma si estende all’intera gara, intesa come procedura unitaria. Compete alla stazione appaltante, non al giudice, il compito di escludere l’operatore economico, previo doveroso approfondimento istruttorio quando il compendio indiziario lo renda esigibile.

Il Fatto

Un Comune indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, suddivisa in dieci lotti funzionali corrispondenti alle Municipalità cittadine, con conclusione di accordi quadro. Una società seconda in graduatoria nel lotto 7 propone ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo la mancata esclusione della controinteressata per violazione del vincolo di aggiudicazione e del divieto di unico centro decisionale. La tesi è che l’aggiudicataria dei lotti 7 e 8 e l’ATI aggiudicataria dei lotti 1 e 4 facciano capo a un unico centro decisionale, eludendo il limite massimo di due lotti.

La stazione appaltante eccepisce che il divieto di collegamento sostanziale non opererebbe tra lotti diversi, configurando ciascun lotto una gara autonoma. La controinteressata propone ricorso incidentale avverso la clausola del disciplinare in via condizionata. La ricorrente, ottenuto l’accesso all’offerta tecnica, deposita motivi aggiunti sulla valutazione dei punteggi, configurandoli come subordinati alle censure principali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione concettuale tra i due istituti. Il vincolo di aggiudicazione opera sul piano formale-soggettivo e la sua estensione al gruppo societario è rimessa alla scelta discrezionale della stazione appaltante. Il divieto di unico centro decisionale, invece, guarda alla realtà economica sottostante e fa emergere, sotto la distinzione formale delle soggettività giuridiche, un’unica volontà imprenditoriale. La sua sussistenza non coincide con il mero collegamento societario, richiedendo indizi plurimi, precisi e concordanti.

Sul secondo profilo, il Tribunale respinge la tesi dell’Amministrazione. Sul piano letterale, l’art. 58 definisce la suddivisione in lotti come articolazione interna dell’appalto e il comma 4 fa riferimento alle “caratteristiche della gara” e al bando di indizione, distinguendo tra gara e lotti. L’Allegato I.1 conferma che la separazione procedurale è eventuale. Sul piano funzionale, il vincolo è criterio di distribuzione complessiva delle aggiudicazioni: l’elusione si consuma proprio nella distribuzione coordinata delle partecipazioni sull’intera gara, non all’interno della graduatoria di un singolo lotto.

Quanto all’onere probatorio, il sindacato giudiziale non si spinge alla verifica sostitutiva della valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione, ma accerta se il compendio indiziario rendesse esigibile un approfondimento istruttorio. Il Collegio ritiene l’onere adempiuto: dal Registro delle Imprese emerge la partecipazione totalitaria delle aggiudicatarie a un’unica controllante, il progetto di fusione iscritto in data prossima alla scadenza delle offerte, l’intreccio delle cariche sociali e la medesima sede operativa. La lettura comparata delle offerte tecniche rivela omogeneità nella struttura espositiva e formulazioni testuali coincidenti.

Risulta pertanto illegittima la mancata valutazione della stazione appaltante. Quanto al secondo motivo, l’omessa dichiarazione dell’assetto societario e del progetto di fusione integra una condotta rilevante ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), ma la valutazione della gravità è rimessa alla discrezionalità amministrativa. Il ricorso è accolto con annullamento dell’aggiudicazione e dovere di riesercizio del potere; la domanda di inefficacia dell’accordo quadro è rigettata, potendo la riedizione concludersi con la conferma dell’aggiudicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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