Condanna per delitto contro la libertà personale ostativa all’emersione (TAR Lombardia n. 1048 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il delitto di violenza sessuale, in quanto delitto contro la libertà personale, è automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c, d.l. 34/2020. In tale ipotesi l’Amministrazione non deve compiere alcuna valutazione di pericolosità sociale dello straniero, valutazione richiesta solo nella diversa fattispecie di cui alla lett. d della medesima disposizione. Il provvedimento di rigetto ha quindi contenuto vincolato, con la conseguenza che l’omessa considerazione delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto — pure in violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 — non ne determina l’illegittimità, per la parte in cui il provvedimento non avrebbe potuto avere diverso contenuto, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990.

Il Fatto

La Prefettura di Brescia ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, in favore del ricorrente. Il rigetto si fondava sul parere non favorevole della Questura, motivato dall’esistenza a carico del ricorrente di una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen.

Il provvedimento affermava che il ricorrente non aveva presentato osservazioni nel termine assegnato con il preavviso di rigetto, mentre le osservazioni erano state in realtà depositate. L’interessato ha chiesto alla Prefettura il riesame in autotutela, senza ottenere riscontro, e ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, con violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, che impone di dare ragione nella motivazione del provvedimento finale dell’eventuale mancato accoglimento. Il secondo motivo contestava l’assenza di qualsiasi valutazione sulla pericolosità sociale, valorizzando la sospensione condizionale della pena, le attenuanti generiche, il carattere risalente della condanna e la condotta tenuta nel lungo periodo successivo.

Il Collegio muove dalla qualificazione del reato: la violenza sessuale è delitto contro la libertà personale, come dimostra la collocazione dell’art. 609 bis cod. pen. nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II del codice penale, dedicato ai delitti contro la libertà personale. Da questa qualificazione discende l’applicazione della lett. c dell’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, che rende la condanna automaticamente ostativa.

Il Tribunale distingue nettamente la fattispecie applicabile da quella della lett. d della stessa disposizione: solo in quest’ultima è richiesta la valutazione di pericolosità sociale che il ricorrente assumeva essere stata omessa. Ne consegue che il provvedimento prefettizio ha natura di atto vincolato e che l’argomentazione difensiva sulla risalenza dei fatti e sull’assenza di recidiva è estranea al perimetro normativo invocato.

Da qui la soluzione della questione procedimentale. La violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 è stata effettivamente commessa dalla Prefettura, ma il necessario contenuto negativo del provvedimento in presenza di una condanna per delitti contro la libertà individuale impedisce di trarre da tale vizio l’illegittimità dell’atto, alla luce dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990.

Respinta la censura di illegittimità, cade anche la domanda di risarcimento del danno derivante dal provvedimento, che il Collegio dichiara infondata e rigetta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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