Transito nei ruoli civili e causa di servizio: l’Amministrazione annulla in autotutela il diniego (TAR Puglia, Sez. I, ord. n. 939 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso l’atto originario, salvo che permanga un interesse strumentale alla declaratoria di illegittimità. Il transito del dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione non è di per sé ostativo al riconoscimento della causa di servizio per le patologie insorte durante il pregresso rapporto d’impiego militare, atteso che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, deve essere interpretata nel senso che i fatti di servizio debbono essere riconducibili al periodo in cui l’istante apparteneva ai comparti di cui alla predetta disposizione.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare congedato per motivi di salute e transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per diverse infermità. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo che, a seguito del transito nei ruoli civili, l’interessato non rientrasse più tra il personale destinatario dell’accertamento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011.

Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo un unico motivo di violazione di legge per errata applicazione della predetta norma, in combinato disposto con l’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, nonché illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, atteso che le patologie erano insorte in costanza del precedente rapporto d’impiego militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’Amministrazione, con successiva relazione depositata in giudizio, ha dato atto dell’intervenuto annullamento in autotutela della determinazione impugnata, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e della conseguente riapertura dell’istruttoria sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio.

Tale determinazione, come emerge dalla relazione, è stata assunta in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011 per il personale del comparto difesa e sicurezza non può essere interpretata nel senso di escludere il riconoscimento della causa di servizio per il solo fatto del transito nei ruoli civili, dovendosi invece avere riguardo al periodo in cui i fatti di servizio si sono verificati. Il Collegio richiama, sul punto, il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 02408/2024, secondo cui il transito nei ruoli civili assume la portata di misura di salvaguardia garantita dall’ordinamento, quale riconoscimento del servizio prestato, obiettivamente connotato da particolare onerosità in termini psico-fisici.

Ciò premesso, il TAR osserva che il difensore del ricorrente non ha interloquito sul profilo della eventuale cessazione della materia del contendere, nonostante l’Amministrazione abbia già adottato l’annullamento in autotutela del provvedimento gravato. Il Collegio ritiene pertanto necessario acquisire le valutazioni delle parti sul punto, nonché i chiarimenti dell’Autorità pubblica in ordine all’attuale stato istruttorio dell’istanza.

Conseguentemente, il Tribunale assegna alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di note e chiarimenti e rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di verificare l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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