Indennizzo risparmiatori: onere probatorio delle violazioni massive a carico della Commissione (TAR Lazio n. 30 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo ai risparmiatori danneggiati dal default degli istituti di credito, spetta alla Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza e del Testo Unico Bancario poste in essere dall’istituto, anche in periodi temporali diversi dal c.d. periodo sospetto, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dalla legge. È illegittimo, per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento di rigetto che inverte il riparto dell’onere probatorio, addossando all’istante la dimostrazione delle violazioni massive in luogo dell’amministrazione, in considerazione della posizione asimmetrica in cui versa il risparmiatore rispetto all’istituto di credito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito dall’art. 1, comma 493, legge n. 145/2018, per la tutela dei risparmiatori danneggiati dal default di alcuni istituti di credito. Egli deteneva obbligazioni subordinate emesse da un istituto di credito successivamente posto in liquidazione coatta amministrativa.

La Commissione tecnica, con determinazione comunicata dalla Consap s.p.a., aveva rigettato l’istanza per la mancata comprova, da parte dell’istante, delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza riferite all’investimento obbligazionario. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento. L’amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare la tardività del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività. La documentazione versata in atti dalla difesa erariale consiste in un elenco numerico di comunicazioni che non consente di riferire univocamente il riferimento al ricorrente, né di provare l’effettiva ricezione, essendo peraltro trasmessa a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, privo di prova univoca di ricezione.

Nel merito, il TAR ha rilevato che la determinazione impugnata presenta contenuto analogo a numerose altre già esaminate dalla Sezione con esito favorevole ai ricorrenti e confermate in appello. Il Collegio ha richiamato, fra le altre, le sentenze della Sezione n. 9511/2023, confermata da Consiglio di Stato n. 8466/2024; n. 9183/2023, confermata da Consiglio di Stato n. 5061/2024; n. 11097/2023, confermata da Consiglio di Stato n. 8467/2024; n. 4646/2023, confermata da Consiglio di Stato n. 5211/2024.

Da tali arresti si evince il principio per cui spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, d.m. 10 maggio 2019, riscontrare la sussistenza delle violazioni massive anche in periodi diversi dal c.d. periodo sospetto, in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa in cui versa il risparmiatore rispetto all’istituto di credito.

La Commissione, invece, ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, ponendo a carico del risparmiatore la dimostrazione delle violazioni massive che il legislatore poneva a suo carico. Il ricorso è pertanto fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando la determinazione della Consap s.p.a. del 2.7.2024, con definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., fatta salva la possibilità di successivo riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla decisione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, sono poste a carico solidale delle parti intimate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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