Autotutela non doverosa se l’esclusione dal concorso è atto plurimotivato (TAR Emilia-Romagna n. 548 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame in autotutela non costituisce oggetto di un obbligo giuridico, salvi i casi normativamente stabiliti e le ipotesi di conclamate esigenze di giustizia sostanziale, sicché il silenzio serbato sull’istanza di autoannullamento non integra la fattispecie di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. quando il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva sia plurimotivato e il “fatto nuovo” invocato dal ricorrente incida su una sola delle ragioni giustificatrici, restando integro e autonomamente sufficiente il motivo portante. Non trovano applicazione l’art. 654 cod. proc. pen., l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 3 della legge n. 350/2003 allorché l’efficacia della sentenza penale sia invocata rispetto a un procedimento amministrativo già concluso e a una posizione lavorativa non ancora instaurata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ed era stato escluso con due decreti rettorali. Avverso tale esclusione aveva proposto ricorso, definito con la sentenza n. 393 del 23 settembre 2025 di questa Sezione, che lo aveva respinto.
Con istanza notificata via p.e.c. il 22 maggio 2025, il ricorrente aveva chiesto al Rettore l’autoannullamento dei decreti di esclusione, qualificando l’autotutela come doverosa. Il “fatto nuovo” addotto era la sentenza del giudice penale che, all’esito dell’udienza predibattimentale, aveva pronunciato il non luogo a procedere sull’imputazione di falso dichiarativo. Non avendo l’Amministrazione dato seguito all’istanza, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro del contenzioso già definito. Il provvedimento di esclusione è stato qualificato come atto plurimotivato: esso non si fonda soltanto sulla reticenza dichiarativa in sede di domanda di partecipazione, ma anche e soprattutto sulla valutazione di incompatibilità del profilo del candidato rispetto alle funzioni connesse alla nomina, condotta dall’Ateneo con apposita indagine sul numero e sulla tipologia dei precedenti penali.
Su questo punto il Collegio richiama il costante orientamento per cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggerne la validità. Il motivo relativo all’incompatibilità resta autonomamente idoneo a sostenere l’esclusione, indipendentemente dall’esito del giudizio penale sulla condotta dichiarativa.
Ne discende che la tesi attorea secondo cui la sentenza penale avrebbe fatto venir meno lo stesso presupposto dell’esclusione è errata. L’istanza di autotutela insiste esclusivamente sul “fatto nuovo” del falso dichiarativo, lasciando impregiudicato il motivo portante dell’incompatibilità, rispetto al quale la pronuncia di non luogo a procedere non costituisce alcun fatto nuovo.
Il Tribunale afferma poi che non emergono ragioni di giustizia sostanziale idonee a imporre la riapertura, poiché la valutazione della reticenza è perimetrata agli effetti amministrativi, senza riferimento al procedimento penale, e perché l’esclusione si fonda principalmente su un motivo ulteriore. Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene inconferenti e non applicabili l’art. 654 cod. proc. pen., l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 3 della legge n. 350/2003, disposizioni che attengono agli effetti di specifiche pronunce penali di assoluzione rispetto a una posizione lavorativa già instaurata, elemento quest’ultimo insussistente nel caso di specie, poiché la vicenda riguarda un giudizio di idoneità preordinato a una eventuale assunzione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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