Riesame del sequestro: terzo interessato non contesta fumus e periculum (Cass. pen. Sez. 3 n. 15106 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso il sequestro preventivo, il terzo interessato alla restituzione del bene non è legittimato a contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ossia il fumus commissi delicti e il periculum in mora, potendo al più dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di un collegamento concorsuale con l’indagato. Il difensore del terzo, portatore di un interesse meramente civilistico, deve essere munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.; in mancanza, l’istanza di riesame è inammissibile. La stessa regola di legittimazione opera per il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta di una società proprietaria di manufatti edilizi, volta ad ottenere l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Avverso l’ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: carenza di motivazione sul periculum in mora per la presunta ultimazione delle opere e motivazione apparente integrata dal tribunale; tardività della decisione del riesame con conseguente perdita di efficacia della misura; illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione del fumus, avendo la difesa prodotto una concessione edilizia in sanatoria riferita al manufatto principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la posizione processuale della ricorrente, rilevando che tra gli atti del procedimento risultava solo la nomina del difensore da parte dell’indagato, quale legale rappresentante della società, senza alcuna specificazione in ordine al rilascio di una procura speciale per l’impugnazione nell’interesse della stessa. Richiamando un consolidato indirizzo, la Corte ha affermato che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come la società proprietaria, vale la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che richiede il ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ. Solo l’indagato o l’imputato può stare in giudizio personalmente, essendo il difensore titolare di un diritto di impugnazione in sua favore senza necessità di apposita procura.
La Corte ha poi ribadito i limiti che incontra il terzo il quale assuma di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro. In linea con il prevalente orientamento, il terzo non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. La contestazione del fumus e del periculum attiene alla sfera soggettiva dell’indagato, unico soggetto ad avere un concreto interesse a farli valere. Ammettere una contestazione da parte del terzo lederebbe il principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire un intervento ad adiuvandum in favore del destinatario della misura.
In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame originaria, con conseguente inammissibilità del ricorso. Anche ove la società fosse stata legittimata, non avrebbe potuto avanzare profili di critica relativi alla configurabilità del reato e al pericolo cautelare, come quelli dedotti nel primo e terzo motivo di ricorso. Quanto al periculum, la Corte ha altresì evidenziato che, alla luce del principio di unitarietà della valutazione dell’abuso edilizio, solo parte delle opere risultavano ultimate, rendendo adeguata e corretta la motivazione del gip e del tribunale in punto di pericolo di reiterazione e aggravio delle conseguenze del reato.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la presunta tardività della decisione del riesame, la Corte ha rilevato che nell’ordinanza impugnata non vi è attestazione della data di trasmissione degli atti indicata dalla ricorrente. La parte che deduca un vizio correlato ad un atto processuale non presente nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità ha l’onere di indicare e allegare gli atti sui quali l’eccezione si fonda. Dagli atti disponibili risultavano, invece, documenti che deponevano per una data di ricezione degli atti diversa, da cui il rispetto del termine decisionale di dieci giorni. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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