Sequestro probatorio del telefono e giudicato cautelare: legittima la reiterazione (Cass. pen. Sez. III n. 6587 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di un decreto di sequestro probatorio per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale e non forma giudicato cautelare, poiché questo presuppone un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria. È pertanto legittima l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, avente ad oggetto il medesimo bene, quando la revoca o l’annullamento intervenuti in sede di riesame siano fondati su profili formali o processuali. Il decreto di sequestro di un dispositivo informatico è validamente motivato quando indichi la concreta finalità probatoria, il reato ipotizzato, il rapporto di pertinenzialità del bene e i criteri di selezione cronologica e contenutistica dei dati, non essendo necessaria la formale copia forense prima della conclusione degli accertamenti.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l’istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio del proprio telefono cellulare, disposto in relazione alla contestazione provvisoria di reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti. Il primo decreto di sequestro, relativo al medesimo dispositivo, era stato annullato per difetto di motivazione sul rapporto di pertinenzialità, con conseguente ordine di dissequestro; prima che il bene tornasse nella disponibilità dell’interessato, il pubblico ministero aveva tuttavia emesso un nuovo decreto di sequestro.

Il ricorrente deduce la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, l’assenza di delimitazione temporale e contenutistica dell’acquisizione dei dati, nonché la violazione del giudicato cautelare per illegittima reiterazione del provvedimento. Chiede la restituzione del dispositivo, previa estrazione di copia informatica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla ritenuta illegittima reiterazione, giudicandola infondata. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, osserva che il giudicato cautelare si forma soltanto quando vi sia stato un effettivo apprezzamento del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria; non osta, dunque, all’emissione di un nuovo provvedimento cautelare sulla stessa persona e sullo stesso bene l’annullamento che non contenga alcuna valutazione, nemmeno incidentale o implicita, dei presupposti della misura.

Nel caso concreto, il precedente decreto era stato annullato per difetto di motivazione e il dissequestro era stato disposto il 21.06.2024. Il pubblico ministero, sulla base di un’annotazione di polizia giudiziaria anteriore al dissequestro, aveva sottoposto a nuovo sequestro il dispositivo, essendo emersi elementi relativi a nuove indagini e la necessità di identificare acquirenti e fornitori di sostanza stupefacente. La Corte qualifica i provvedimenti come reiterabili e autonomi l’uno dall’altro, poiché la revoca era fondata su profili formali e processuali.

Quanto all’obbligo di motivazione, la Corte ricorda che il decreto di sequestro probatorio deve contenere la specifica indicazione della finalità probatoria perseguita, del reato ipotizzato e delle ragioni per le quali la cosa è configurabile come corpo o cosa pertinente al reato. Il rapporto di pertinenza non richiede una relazione immediata: ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, anche in forma indiretta, può essere acquisito.

Nel caso di specie, il telefono era strumento di contatto con clienti e fornitori e il pubblico ministero aveva indicato finalità, oggetto dell’indagine e criteri di selezione cronologica e contenutistica delle comunicazioni, con riferimento a fatti del 2023 e 2024. La motivazione del provvedimento impugnato è giudicata puntuale e coerente, con conseguente esclusione della violazione del principio di proporzionalità.

Infine, sulla richiesta di restituzione previa copia forense, la Corte rileva che la perizia informatica non risulta espletata né gli accertamenti conclusi, cosicché la richiesta potrà essere formulata all’esito degli stessi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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