Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave da messaggi minacciosi (Cass. pen. Sez. IV n. 13356 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione: il giudice della riparazione non rivaluta il merito, ma accerta se le condotte del richiedente, processuali ed extraprocessuali, valutate ex ante, abbiano concorso a determinare l’adozione o il mantenimento del provvedimento restrittivo. La colpa grave ostativa al diritto alla riparazione può essere integrata da comportamenti gravemente imprudenti o negligenti, anche in violazione di norme di legge, che abbiano creato l’apparenza dei presupposti della misura. L’invio di messaggi audio dal contenuto minaccioso alla persona offesa, in un contesto di conflittualità, costituisce condotta gravemente colposa idonea a fondare legittimamente l’ipotesi accusatoria sotto il profilo della gravità indiziaria.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione proposta nell’interesse di un soggetto in relazione alla detenzione patita dal 12 luglio 2019 al 23 novembre 2019 per il reato di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen. ai danni della ex convivente.
L’istante era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Tribunale del riesame e poi revocata a seguito di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il giudice della riparazione ha ravvisato condotte gravemente colpose, sia extraprocessuali sia processuali, ritenendo ostativo anche l’avvenuto risarcimento del danno prima della ritrattazione della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Sez. IV muove dal principio per cui l’accertamento del reato e la verifica delle condizioni della riparazione seguono iter logici autonomi. Il giudice della riparazione opera sullo stesso materiale del giudice di merito, ma non per rivalutarlo: deve stabilire se le condotte del richiedente si siano poste come fattore condizionante della produzione dell’evento “detenzione”. Su questo terreno gode di piena libertà valutativa, compresa la verifica di una causa di esclusione del diritto.
Il Collegio richiama i precedenti Sez. 4 n. 3359 del 2016, Sez. 4 n. 372 del 2014 e, sul piano delle regole di esperienza, Sez. Unite n. 43 del 1995. Il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di imputazione, ma conserva margini più ampi sulle circostanze non escluse dal primo giudice.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposo l’invio alla persona offesa di file audio dal contenuto inequivocamente minaccioso. Tali messaggi erano stati valorizzati come riscontro alla denuncia tanto dal giudice della cautela quanto dal Tribunale del riesame. Per la Suprema Corte, a fronte di un’imputazione di atti persecutori, inviare simili messaggi in un contesto di conflittualità tra ex conviventi è comportamento gravemente imprudente e negligente, idoneo a legittimare l’ipotesi accusatoria.
La Corte passa poi all’argomento del risarcimento del danno intervenuto prima della ritrattazione e della discussione. Pur non incrinando il complessivo ragionamento, tale argomento non coglie nel segno. Non si può negare la riparazione in forza di condotte non poste a base della misura cautelare o del suo mantenimento senza spiegarne la rilevanza sinergica. Il giudice territoriale ha erroneamente letto il risarcimento come postuma ammissione dei fatti, senza chiarire l’incidenza causale sul mantenimento della misura, come richiesto dai precedenti Sez. 4 n. 8615, n. 8616 e n. 19621 del 2022.
L’errore, tuttavia, non determina l’accoglimento: il ragionamento dei giudici della riparazione resta sorretto da una valutazione già di per sé idonea. Anche espungendo il riferimento al risarcimento, la motivazione resiste alle critiche difensive. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.