Opponibile al condebitore solidale il giudicato favorevole del coobbligato (Cass. civ. Sez. V n. 21221 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il condebitore solidale dell’imposta di registro che non abbia impugnato l’avviso di liquidazione può opporre all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., il giudicato esterno favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato, ancorché sopravvenuto nelle more del giudizio. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, senza incontrare il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., che riguarda i soli documenti formatisi nel corso del giudizio di merito. Poiché i ricorsi dei condebitori solidali hanno ad oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento di quest’ultimo, anche parziale, opera erga omnes e si estende a tutti i condebitori cui l’atto sia stato notificato.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile di scioglimento di comunione ereditaria, con la quale erano stati posti a carico di una sola stirpe ereditaria dei conguagli in denaro. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello.

Nelle more, su un avviso di contenuto identico notificato ad altri coeredi, interveniva una decisione della Commissione tributaria regionale che annullava l’atto impositivo limitatamente ai conguagli effettivamente dovuti. Tale pronuncia diveniva definitiva per mancata impugnazione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, eccependo la formazione del giudicato esterno favorevole.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della rilevabilità del giudicato esterno. Ribadisce che esso è rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata. In tale ipotesi la produzione del documento che lo attesta non è impedita dal divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., riferito ai soli documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce il meccanismo della solidarietà tributaria. Ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, obbligati al pagamento sono le parti contraenti, in regime di coobbligazione solidale. La funzione della norma è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, diretta a rafforzare la posizione del creditore erariale, il quale può esigere l’adempimento integrale da uno qualsiasi dei condebitori.

Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario viene risolto richiamando l’art. 1306, secondo comma, cod. civ., che in deroga al principio della sentenza valevole solo tra le parti consente al condebitore di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato. La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte (Cass. n. 7255/1994, Cass. n. 9577/2013, Cass. n. 14814/2011, Cass. n. 31807/2019) ammette tale facoltà anche quando il giudicato sopravvenga nel corso del processo contro l’avviso di liquidazione, trattandosi di condizione del diritto da riscontrare al momento della decisione.

La Corte osserva inoltre che il processo tributario è processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Poiché i ricorsi dei condebitori hanno ad oggetto un identico atto impositivo, il suo annullamento, anche parziale, vale erga omnes e produce effetti verso tutti i destinatari della notifica. Il beneficio del giudicato presuppone però che il condebitore ne abbia invocato l’applicazione nel giudizio di merito e che non si sia formato a suo carico un giudicato specifico o una preclusione processuale.

La sentenza impugnata viene pertanto cassata con accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, assorbiti i restanti motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originario della contribuente e integrale compensazione delle spese di merito; le spese di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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