Impugnazione estratto di ruolo e onere di allegare l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 17735 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021 — seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato: nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale. In difetto di tale allegazione e prova, l’originario ricorso del contribuente è inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, eseguito ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società una cartella di pagamento per Iva relativa all’anno 2007. La società, assumendo di aver conosciuto la pretesa solo tramite il conseguimento di un estratto di ruolo, impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando l’illegittimità della pretesa per difetto di regolare notificazione della cartella.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto di riscossione; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla notificazione e la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’inammissibilità del ricorso originario, proposto avverso un estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la questione dei limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo, potenzialmente idonea a definire il giudizio. È pacifico, nel processo, che la contribuente ha impugnato un estratto di ruolo: ciò impone di verificare la sussistenza dell’interesse ad agire secondo il paradigma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, il Collegio ribadisce che la disposizione seleziona specifici casi nei quali l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La norma incide dunque sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali l’interesse va dimostrato: nel merito con la tempestiva rimessione nei termini, in cassazione con il deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale.
Il percorso è confermato dalla Sez. L n. 10595 del 2023, che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per mancata dimostrazione dello specifico interesse ad agire, e dalla Sez. V n. 30952 del 2024, che ha riconosciuto alla Corte il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto di interesse del contribuente che non abbia documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dalla norma.
Nel caso concreto la contribuente non ha allegato né documentato, neppure davanti alla Corte regolatrice, di trovarsi in una delle ipotesi dell’art. 12, comma 4-bis. L’originario ricorso risulta pertanto inammissibile: il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è accolto, la decisione impugnata è cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo della contribuente è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale registratasi in materia.
Nota della Redazione
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