Il giudicato catastale non riapre i termini per il rimborso ICI delle annualità non impugnate (Cass. civ. Sez. 5 n. 7507 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 164, l. n. 296/2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell’immobile, quando il diritto alla restituzione derivi da tale pronuncia. Tale principio non consente tuttavia il rimborso per le annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora il contribuente non abbia presentato, per tali annualità, una specifica istanza di rimborso entro i termini di legge. In tal caso, la ripetizione delle somme versate risulta definitivamente preclusa, stante la definitività della pretesa impositiva.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, proprietario di immobili adibiti ad agriturismo, aveva ottenuto una sentenza definitiva che, riconoscendo la natura rurale degli immobili con effetto retroattivo, annullava l’accertamento ICI relativo al solo anno 2012. Sulla base di tale giudicato, il contribuente presentava istanza di rimborso anche per le annualità dal 2007 al 2011, che non erano state impugnate tempestivamente e per le quali non era mai stata inoltrata alcuna richiesta.
Il Comune accoglieva l’istanza esclusivamente per l’anno già oggetto di pronuncia giurisdizionale, rigettandola per gli anni precedenti. Il ricorso contro il diniego veniva dichiarato inammissibile in primo grado e l’appello era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che riteneva tardiva l’istanza di rimborso per le annualità non impugnate. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 18 e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, ritenendo che l’atto di impugnazione contenesse i prescritti riferimenti e gli elementi necessari per la piena comprensione delle censure, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
Nel merito, gli Ermellini hanno richiamato il principio già affermato da Cass. 17/05/2017, n. 12297, secondo cui il termine di decadenza dal diritto al rimborso ICI, fissato in cinque anni dal versamento o da quando è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell’immobile oggetto di imposizione.
Tale principio, tuttavia, non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame. La Corte ha evidenziato che la decisione invocata dal contribuente non conteneva alcuna pronuncia sul diritto al rimborso per le annualità precedenti al 2012, essendo limitata all’illegittimità dell’accertamento per quell’unico anno. Per le annualità dal 2007 al 2011 non era mai stata presentata alcuna richiesta di rimborso, sicché la decorrenza del termine dal giudicato non poteva operare.
La Corte ha altresì rilevato che, per le annualità precedenti al 2012, gli immobili non erano classificati in categoria rurale ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, con la conseguenza che il contribuente non avrebbe comunque avuto diritto al beneficio. La mancata impugnazione degli atti impositivi e l’omessa richiesta di rimborso entro i termini di decadenza hanno determinato il consolidamento degli accertamenti e la definitività della pretesa per gli anni pregressi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola società controricorrente.
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Nota della Redazione
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