Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta per l’inottemperanza (TAR Lombardia n. 2716 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto alla carta elettronica del docente, condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve ritenersi inutilmente decorso quando l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute. Il commissario ad acta, organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla sentenza, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, resa pubblica il 31 ottobre 2024, era stata notificata all’Amministrazione in data 25 novembre 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adottare tutti gli atti necessari e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero in data 25 novembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio. Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato il 25 novembre 2025, ed è quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Collegio precisa che la domanda di ottemperanza va accolta e che il competente organo del Ministero va conseguentemente condannato, sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza entro i sessanta giorni successivi alla richiesta. La nomina anticipata del commissario, precisa il Collegio, è finalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l’Amministrazione possa procrastinare ulteriormente l’esecuzione del giudicato.
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata nel dispositivo di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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