Blocco regionale ai punti prelievo di laboratori extraregionali illegittimo (TAR Lombardia n. 1080 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia sanitaria la pubblica amministrazione è titolare di un potere valutativo ampiamente discrezionale, ma il sindacato del giudice amministrativo può rilevare profili di manifesta illogicità o incoerenza della scelta. È illegittima, per violazione dell’art. 41, comma 1, Cost. e dei principi comunitari di libertà del mercato e tutela della concorrenza, la previsione regionale che introduca il blocco temporaneo dell’apertura di nuovi punti prelievo da parte di laboratori clinici con sede extraregionale, ove non fissi alcun termine di vigenza né per l’aggiornamento del registro, dipendendo da un’attivazione unilaterale e meramente potestativa della Regione. Una misura siffatta produce effetti discriminatori e un sacrificio irragionevole e non proporzionato dell’interesse privato, quando il fine del controllo dei requisiti poteva essere perseguito con strumenti meno invasivi, quali l’imposizione dei medesimi requisiti strutturali e organizzativi. Il vizio della delibera regionale, di natura normativa, si riflette sul provvedimento applicativo, che va annullato.
Il Fatto
Una società, con sede legale in Veneto e laboratorio analisi ivi ubicato, ha chiesto all’ATS Val Padana l’autorizzazione all’esercizio di un nuovo punto prelievi in Lombardia, presso un poliambulatorio già autorizzato. La società ha precisato di essere laboratorio clinico privato autorizzato, di aderire a una rete di laboratori di tipo A e di operare in forza di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla locale autorità.
Con provvedimento del 13.9.2024 l’ATS ha rigettato l’istanza e ha diffidato la società a non proseguire l’attività, applicando il blocco previsto dal punto 4.2.0.2 della DGR XII/1827 del 31.1.2024, che vieta temporaneamente l’apertura di nuovi punti prelievo da parte di laboratori con sede extraregionale. La società ha impugnato il provvedimento e la delibera presupposta davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di espunzione della memoria di replica, depositata nel rispetto delle dinamiche del contraddittorio e dei termini che l’art. 73 c.p.a. fa decorrere a ritroso dall’udienza. Ha poi affermato il perdurante interesse a una decisione di merito, poiché le delibere regionali hanno natura normativa e sono suscettibili di disapplicazione.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La DGR XII/1827 aveva dapprima previsto che i punti prelievo afferenti a laboratori extraregionali potessero essere autorizzati purché il laboratorio garantisse il completo assolvimento dei requisiti previsti dalla DGR XI/7044/2022. Successivamente ha introdotto il blocco temporaneo dell’apertura di nuovi punti prelievo.
Il Collegio ha osservato che tale blocco, pur qualificato come temporaneo, finisce per ostacolare l’apertura a tempo indeterminato: la delibera non fissa alcun termine di vigenza né per l’aggiornamento del registro ASAN, dipendendo quest’ultimo da un’attivazione unilaterale e potestativa della Regione. Esso è quindi illegittimo per contrasto con la libertà di iniziativa economica, con il principio di origine comunitaria di libertà del mercato e tutela della concorrenza, e produce effetti discriminatori.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ha ricordato che, pur nell’ampia discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione in materia sanitaria, il giudice può rilevare profili di manifesta illogicità o incoerenza. Il fine perseguito, ossia assicurare i medesimi standard di qualità, poteva essere salvaguardato con strumenti meno invasivi, quale l’imposizione ai laboratori extraregionali dei medesimi requisiti strutturali e organizzativi richiesti ai laboratori lombardi.
Non constano, inoltre, ragioni tecnico-scientifiche che rendano necessaria una particolare contiguità topografica tra punto prelievi e laboratorio analisi. L’illegittimità della DGR, di natura normativa e quindi disapplicabile, vizia il provvedimento che ne ha fatto applicazione, che è stato annullato. Assorbita la seconda censura procedimentale. Le spese sono seguite la soccombenza.
Nota della Redazione
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