Riparto dei fondi ITS Academy: criteri regionali non vincolati dai parametri statali (TAR Sardegna n. 1107 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, stabiliti dal decreto ministeriale ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, non sono applicabili, neanche in via analogica, alle risorse regionali aggiuntive destinate al finanziamento delle Fondazioni ITS Academy. Le Regioni, nell’assegnazione dei propri fondi, godono di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di riparto, potendo legittimamente adottare parametri perequativi e differenziati rispetto a quelli dimensionali previsti per le risorse statali. Il sindacato del giudice amministrativo su tali scelte è ammesso solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, non ravvisabili quando la ripartizione in parti uguali risponda a finalità di promozione omogenea del sistema sul territorio.
Il Fatto
Il sistema di finanziamento delle Fondazioni ITS Academy si regge su risorse statali, ripartite con decreto ministeriale secondo criteri dimensionali, e su risorse regionali facoltative. La Regione Sardegna, con due delibere della Giunta, ha destinato fondi propri alle cinque Fondazioni operanti sul territorio, ripartendoli in parti uguali per attività istituzionali, certificazioni e azioni di orientamento.
Una Fondazione, ritenendo che le risorse dovessero essere distribuite in proporzione alla dimensione e al numero di percorsi formativi attivati, ha impugnato le delibere e le successive determinazioni di assegnazione e impegno delle somme, deducendo violazione dei criteri statali, disparità di trattamento e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. La disciplina del Fondo statale, di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, stabilisce criteri di riparto basati sul numero di iscritti e di diplomati, ma tale disposizione riguarda esclusivamente le risorse erariali. I fondi regionali aggiuntivi non sono soggetti a questi parametri, né è possibile applicarli in via analogica, difettando la eadem ratio: i primi rispondono a esigenze di gestione unitaria sul territorio nazionale, i secondi alla necessità di calibrare gli interventi sulle concrete esigenze locali. L’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, della legge n. 99/2022, sino al 2026, attribuisce alle Regioni la libera scelta di stanziare risorse proprie e di determinarne la destinazione.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha rilevato che la stessa Fondazione ricorrente aveva beneficiato di maggiori risorse statali rispetto alle altre, ricevendo una quota prevalente per attività correnti. La circostanza che altre Fondazioni avessero programmato spese inferiori ai finanziamenti ricevuti non rende irragionevole il criterio perequativo, trattandosi di un contributo e non di un rimborso a piè di lista. La scelta di ripartire in misura uguale le risorse, anche per le attività di orientamento, è stata giudicata ragionevole, in quanto finalizzata a superare una criticità regionale, rappresentata dalla scarsa conoscenza del sistema ITS tra i giovani sardi.
Il criterio dell’eguale ripartizione è stato infine ritenuto ragionevole anche per le spese di certificazione, obbligatoria e facoltativa, trattandosi di costi fissi in larga parte indipendenti dal numero degli studenti. Il richiamo al decreto ministeriale n. 1284/2017, invocato dalla ricorrente per limitare il finanziamento alle sole certificazioni obbligatorie nei percorsi di mobilità, è stato considerato inconferente, atteso che tale decreto disciplina la rendicontazione dei percorsi finanziati con risorse statali e non esclude la possibilità di finanziare con fondi regionali altre certificazioni.
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Nota della Redazione
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