Condono edilizio in area vincolata e diniego vincolato dopo sentenza 252/2022 (TAR Sicilia n. 2065 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego opposto a un’istanza di condono che riguardi opere comportanti la creazione di nuovi volumi o nuove superfici costituisce atto interamente vincolato. Ne deriva che l’Amministrazione non deve motivare sull’interesse pubblico concreto e attuale alla repressione, né compararlo con l’interesse privato, e che è superflua la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto. Non è tutelabile alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare; l’annullamento in autotutela di un precedente diniego non esaurisce il rapporto e lascia integro il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Con il ricorso ha chiesto l’annullamento anche delle precedenti ordinanze di repressione e del verbale di accertamento delle violazioni edilizie richiamati nel provvedimento.
Il ricorrente ha sostenuto che le opere erano state realizzate prima del 31 marzo 2003 in area vincolata, che un precedente diniego era stato annullato in autotutela nel 2015 e che la vicenda doveva quindi ritenersi definita in senso favorevole. Ha dedotto la violazione dell’affidamento legittimo, l’illegittima applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 a un rapporto già esaurito e il difetto di istruttoria e di motivazione. Si è costituita l’Amministrazione regionale, evidenziando il carattere vincolato del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Secondo un orientamento consolidato, richiamato anche con riferimento al Consiglio di Stato, VI, n. 1036/2023 e al Consiglio di Stato, I, n. 90/2023, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni fissate dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. Il Tribunale osserva incidentalmente che in area vincolata assumono rilievo, sotto il profilo paesaggistico, ogni nuovo volume e ogni nuova superficie, e che spetta al ricorrente provare l’epoca dell’edificazione, non bastando semplici allegazioni.
Quanto al nucleo della vicenda, il diniego risulta interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di un nuovo volume e di nuove superfici. Per questa ragione non è richiesta alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, non potendo ammettersi un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
Il Collegio precisa che l’intervento in autotutela sul precedente diniego non impediva una nuova valutazione fondata sulla giurisprudenza sopravvenuta. Il rapporto giuridico, quindi, non poteva dirsi esaurito: l’annullamento del diniego ha conservato intatto il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente. Ne consegue che non vi è stata alcuna applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
Il carattere vincolato del provvedimento rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo possibile un utile apporto partecipativo dell’interessato. La motivazione è adeguata, perché richiama ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 la circolare assessoriale che chiarisce l’impossibilità di assentire abusi con nuovi volumi in zona vincolata. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.