Chirurgia orale ammessa negli studi odontoiatrici senza requisiti ACBC (TAR Marche n. 11 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 subordina ad autorizzazione gli studi odontoiatrici attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale. Il DM 2 aprile 2015 n. 70 demanda alle Regioni l’individuazione degli standards in base alla complessità e alla natura dei trattamenti. È pertanto legittimo il manuale di autorizzazione regionale che consente l’attività di chirurgia orale negli studi e ambulatori odontoiatrici, integrando i requisiti dell’ambulatorio chirurgico a bassa complessità e prevedendo un locale di 9 mq, conforme all’Accordo Stato-Regioni n. 104/CSR del 9 giugno 2016. Non sussiste contrasto con la disciplina nazionale, né disparità di trattamento, una volta recepiti gli standards minimi di settore.
Il Fatto
Un’associazione rappresentativa di strutture ambulatoriali contrattualizzate ha impugnato, con tre distinti ricorsi poi riuniti, una serie di provvedimenti della Regione Marche in materia di autorizzazione delle strutture odontoiatriche. Il primo ricorso ha gravato il decreto dirigenziale che aveva revisionato il manuale operativo sui requisiti di autorizzazione; il secondo la delibera di Giunta che aveva aggiornato il manuale di autorizzazione; il terzo la successiva delibera che aveva ulteriormente aggiornato il medesimo manuale.
La ricorrente lamenta che tali atti consentirebbero di erogare chirurgia orale negli studi e negli ambulatori odontoiatrici, realizzando una sovrapposizione con l’attività di odontoiatria e permettendo pratiche invasive a soggetti non attrezzati. La Regione ha eccepito l’improcedibilità dei primi due ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, essendo gli atti superati da provvedimenti successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei gravami per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi accolto le eccezioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relative ai primi due ricorsi, poiché i provvedimenti impugnati sono stati superati dal nuovo manuale di autorizzazione e dal relativo manuale operativo, quest’ultimo non impugnato.
Quanto al terzo ricorso, il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari di rito, reputandolo infondato nel merito. La censura centrale riguardava la ritenuta sovrapposizione tra odontoiatria e chirurgia orale, che richiederebbe standards differenti. Il Collegio osserva che l’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 richiede l’autorizzazione per gli studi odontoiatrici attrezzati per la chirurgia ambulatoriale.
Il DM n. 70/2015, precisa il Tribunale, tratta la chirurgia ambulatoriale demandando alle Regioni l’individuazione degli standards. Ne deriva che non è corretto sostenere che la chirurgia orale non possa praticarsi negli studi e ambulatori odontoiatrici, purché nel rispetto del manuale autorizzativo regionale. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma tale possibilità.
Il Collegio rileva inoltre che la previsione di un locale chirurgico di 9 mq, anziché 16, non contrasta con l’Accordo Stato-Regioni n. 104/CSR del 9 giugno 2016, che proprio ai requisiti strutturali fissa in 9 mq il locale per le prestazioni odontoiatriche. Infine, la ricorrente non dimostra quali requisiti minimi risultino pregiudicati, avendo il provvedimento recepito gli standards minimi di legge. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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