Condono edilizio e opere su area vincolata: no sanatoria senza pareri (TAR Campania n. 3962 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di condono edilizio allorché siano state eseguite dopo l’imposizione del vincolo, in assenza o difformità del titolo abilitativo, e non risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tale evenienza il rilascio del titolo in sanatoria resta subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che deve essere acquisito nel procedimento. La sottoposizione delle opere a zone urbanistiche con divieto assoluto di edificazione esclude la necessità del parere paesaggistico, per incompatibilità urbanistica assorbente. Il decorso del termine di ventiquattro mesi per la definizione del procedimento non determina condono tacito, ma un silenzio-diniego impugnabile.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato in Lettere, impugnano il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003 e ha disposto gli atti consequenziali. La loro dante causa aveva presentato la domanda dichiarando la ristrutturazione del fabbricato, articolato su più piani.
Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e poi negato il condono per parte del garage al piano terra e per il terzo piano, rilevando che l’intero territorio comunale è assoggettato a vincolo paesaggistico e che le opere ricadono in Zona A2, Zona Territoriale 4, ove non sono consentiti interventi di nuova edificazione. Da qui il ricorso, respinto dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta congiuntamente i primi motivi, connessi. Osserva che la ristrutturazione è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, in violazione del d.lgs. n. 42/2004, della legge n. 64/1974 e del d.P.R. n. 380/2001. È incontestato che il territorio comunale sia sottoposto a vincolo per effetto dei decreti ministeriali richiamati nel provvedimento.
La tesi dei ricorrenti — condonabilità delle opere eseguite prima del vincolo — non convince. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 esclude comunque la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati, se non conformi alle norme urbanistiche. Poiché nell’istanza la parte ha indicato quale data di ultimazione dei lavori il 17.11.2002, l’abuso risulta realizzato dopo l’imposizione del vincolo.
In ogni caso, il condono resta subordinato alla conformità urbanistica. Gli interventi insistono in zona ove non sono consentiti interventi di nuova edificazione; la realizzazione di un garage e di un terzo piano integra nuova edificazione. Mancano, pertanto, i pareri favorevoli delle amministrazioni preposte al vincolo.
Il TAR esclude la necessità del parere paesaggistico: le opere ricadono in zona con divieto assoluto di edificazione e in area soggetta a fenomeni sismici, sicché l’incompatibilità urbanistica rende superfluo il parere. Quanto all’istanza di compatibilità paesaggistica, presentata solo il 7 ottobre 2016, l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 non è invocabile, poiché la relazione tecnica attesta la creazione di nuove superfici utili e volumi.
Il decorso del termine di ventiquattro mesi ex l.r. Campania n. 10/2004 non produce condono tacito, ma un silenzio-diniego impugnabile, non impugnato. Il motivo sull’adozione di atti sanzionatori in pendenza del procedimento è inammissibile per difetto di interesse, non risultando adottato alcun provvedimento repressivo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.