Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 2283 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21, comma 1, legge n. 232/1990, va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale già appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento militare. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza della disciplina ai soli fini del trattamento di fine rapporto, senza innovarne il regime. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, viceversa, incide esclusivamente sulla base pensionabile, e non sul trattamento di fine servizio. Ne consegue il diritto dell’interessato alla rideterminazione dell’indennità mediante inclusione dei sei aumenti periodici.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati a riposo su domanda dopo più di trentacinque anni di servizio utile e con più di cinquantacinque anni di età anagrafica, hanno adito il giudice amministrativo lamentando che il trattamento di fine servizio era stato loro liquidato senza il beneficio dei sei scatti stipendiali.
I ricorrenti hanno agito collettivamente per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dell’obbligo dell’Istituto previdenziale di rideterminare l’indennità di buonuscita. Nel corso dell’udienza pubblica la difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per alcune posizioni, già soddisfatte dall’Istituto dopo la notificazione del ricorso, insistendo per la sola posizione residua.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la ricostruzione dell’istituto operata dal Giudice d’Appello amministrativo, secondo cui l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
La lettera della disposizione, che richiama espressamente la base pensionabile e la normativa sull’importo del trattamento pensionistico, circoscrive l’ambito applicativo dell’istituto. Da qui l’esclusione di un’estensione automatica al trattamento di fine servizio.
Un argomento ulteriore si trae dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che per le Forze di Polizia a ordinamento militare stabilisce la perdurante applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice dell’ordinamento militare non innova il regime previgente, ma ne sottolinea la vigenza.
Nel caso concreto, per alcune posizioni l’amministrazione ha provveduto al pagamento dopo l’instaurazione del giudizio: il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Per la posizione residua, che non ha ottenuto il beneficio al momento del calcolo, il ricorso è accolto, con declaratoria del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.
Le spese di lite sono poste a carico dell’Istituto, poiché il pagamento spontaneo di alcune pretese è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e per una posizione nulla è stato fatto.
Nota della Redazione
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