Reintegrazione di beni di uso civico e onere della prova sull’affrancazione (TAR Piemonte n. 1075 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reintegrazione nel possesso comunale dei beni gravati da uso civico costituisce atto autoritativo di autotutela rispetto a prerogative demaniali e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando estranea al giudice ordinario ogni questione sull’esistenza del gravame civico solo quando questa non sia contestata. L’affrancazione del fondo enfiteutico richiede il concorso delle condizioni tassative previste dalla legge regionale, tra cui il regolare versamento dei canoni e l’apporto di sostanziali e permanenti miglioramenti. L’onere di allegare e provare tali presupposti grava sull’enfiteuta che invoca l’affrancazione, non sull’amministrazione. L’omessa escussione dei canoni da parte del Comune non trasferisce sul medesimo il relativo onere probatorio, né sana l’occupazione abusiva.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un diritto di livello enfiteutico su quote di terreno site nel territorio comunale. Dopo una perizia risalente al 2004 e una serie di delibere consiliari, l’amministrazione ha accertato che i fondi, gravati da uso civico, erano concessi in enfiteusi senza che gli assegnatari versassero da decenni alcun canone.

Avviata la procedura di affrancazione, l’entrata in vigore della legge regionale n. 29/2009 e del relativo regolamento di attuazione ha imposto la verifica delle condizioni di legge. Con la delibera consiliare impugnata il Comune ha disposto la reintegrazione dei beni al demanio civico, ordinando agli intestatari la restituzione entro dieci giorni. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, tardività e carenza di interesse. L’atto impugnato non accerta l’esistenza del gravame civico né quantifica canoni: dispone autoritativamente la reintegrazione di aree sulle quali la sussistenza delle prerogative pubbliche è pacifica da oltre un ventennio e non contestata dal ricorrente. L’atto è autonomamente lesivo perché ordina la restituzione entro un termine determinato.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile, in particolare gli artt. 10, 11 e 13 della legge regionale n. 29/2009 e l’art. 17 del d.P.G.R. n. 8/R del 2016. L’affrancazione è subordinata a condizioni vincolanti e non negoziabili, tra cui il ventennio di regolare versamento dei canoni e l’apporto di miglioramenti sostanziali e permanenti. Nessuna delle due condizioni ricorre e il ricorrente, che ha sempre insistito per l’affrancazione, non ha mai allegato né provato di avervi adempiuto.

Il Collegio respinge l’argomento difensivo secondo cui l’omessa escussione dei canoni da parte del Comune avrebbe spostato su quest’ultimo la responsabilità dell’inadempimento. L’eventuale inerzia dell’amministrazione, semmai valutabile in sede erariale, non elide l’onere probatorio del ricorrente, che non ha neppure chiarito quale fosse il proprio titolo di occupazione.

La censura procedurale è infondata. La delibera consiliare n. 4/2019, espressamente intestata all’avvio del procedimento di reintegra con esperimento di conciliazione, ha ad oggetto le stesse aree, è stata pubblicata e individua il responsabile del procedimento. Il ricorrente, consapevole della possibilità di conciliazione nei termini di legge, ha scelto di insistere per la via dell’affrancazione, ormai impraticabile. Il difetto di motivazione è escluso: l’atto dà contezza dei presupposti e produce effetti sostanzialmente vincolati.

Il ricorso è respinto con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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