Condono edilizio, diniego per dichiarazioni dolosamente infedeli e ordine di demolizione (TAR Toscana n. 1169 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese nelle domande di condono edilizio sull’epoca di realizzazione delle opere, ove dolosamente infedeli, impediscono la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994. L’amministrazione è tenuta a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni e della documentazione, ma può fondare il diniego su un accertamento tecnico che dimostri il superamento del termine del 31 dicembre 1993. L’ordine di demolizione è atto vincolato che consegue ex lege all’accertamento dell’abuso, anche a notevole distanza di tempo e a prescindere dalla buona fede del proprietario, il quale potrà rivalersi sul responsabile. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone l’inottemperanza all’ordine e prescinde dalla responsabilità nella realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 1998 un immobile facente parte di un complesso residenziale nel Comune di Campo nell’Elba. Sul bene pendevano due domande di condono presentate dal dante causa in forza della legge n. 724/1994, per regolarizzare un ampliamento e la trasformazione di una finestra in porta finestra.
Il Comune, condannato a provvedere con precedente sentenza del TAR Toscana, ha rigettato entrambe le istanze e ha ordinato la rimozione delle opere, ritenendo che gli interventi fossero stati eseguiti dopo il 31 dicembre 1993. Ha inoltre previsto, in alternativa, l’annullamento in autotutela della sanatoria eventualmente formatasi per silentium. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, deducendo incompetenza del Sindaco, avvenuta formazione del silenzio assenso, illegittimità dell’autotutela, istruttoria carente e sproporzione dell’acquisizione al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura di incompetenza. Il Comune conta meno di cinquemila abitanti ed è privo del responsabile dell’Area Tecnica; l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e l’art. 20, comma 3 bis, del regolamento comunale consentono di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. La norma statale non limita la deroga a esigenze di contenimento della spesa, ben potendo rispondere ad altre peculiarità, come la carenza di professionalità adeguate.
Nel merito, la verificazione disposta in corso di causa ha accertato che l’ampliamento non era stato realizzato alla data del 31 dicembre 1993, come dimostra la ripresa aerea del 5 agosto 1994. Le domande di condono risultano pertanto dolosamente infedeli, perché l’istante, autore dell’abuso, non poteva ignorare la mendacità delle proprie dichiarazioni. Ciò ha impedito la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985.
L’estraneità del ricorrente alla commissione dell’abuso e alla presentazione delle istanze non incide sulla legittimità dei provvedimenti. L’ordine di demolizione è atto vincolato che consegue necessariamente all’accertamento dell’illegittimità edilizia, anche dopo molto tempo e a prescindere dalla buona fede del proprietario (tra le tante, Cons. Stato n. 4247 del 2024; TAR Sicilia n. 1400 del 2023; TAR Lombardia n. 702 del 2022). Il proprietario potrà rivalersi sul responsabile nei termini di prescrizione ex art. 2935 cod. civ.
Assorbita la censura sull’autotutela, il Collegio osserva comunque che un medesimo atto può produrre effetti alternativi se resi espliciti, e che l’annullamento in autotutela oltre il termine dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 è ammesso in presenza di falsa rappresentazione dei fatti accertata aliunde (cfr. Cons. Stato n. 1926 del 2024; Ad. Plen. n. 8 del 2017).
Quanto all’acquisizione al patrimonio comunale, la misura è solo preannunciata e, in ogni caso, costituisce la sanzione specifica ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, irrogabile in caso di inottemperanza e indipendente dalla responsabilità dell’abuso (cfr. TAR Campania n. 1847 del 2024; TAR Lombardia n. 785 del 2024; Cons. Stato n. 7826 del 2023). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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