Revocazione per errore di fatto sul quarto motivo e prova dei pagamenti (Cons. Stato n. 10521 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice abbia omesso di esaminare un motivo di appello per mancata percezione del suo contenuto, purché l’omissione risulti in via immediata e diretta dal testo della pronuncia e dalla sua motivazione. Il vizio non è configurabile quando la decisione contenga un riferimento univoco, ancorché implicito, agli scritti difensivi e alle tesi ivi prospettate, né può essere dedotto come automatismo dalla mancanza di confutazione analitica di ogni censura, alla luce del dovere di sinteticità dell’art. 3 c.p.a. Accertato l’errore decisivo, la fase rescissoria resta circoscritta ai soli fatti erroneamente non scrutinati. I documenti relativi all’intervenuto pagamento prodotti solo in appello sono ammissibili se indispensabili all’accertamento della verità materiale.

Il Fatto

Il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento dei Comuni consorziati agli obblighi assunti con la convenzione del 20 dicembre 2000, relativa alla gestione dell’impianto di depurazione al servizio dei centri abitati, e la condanna al rimborso delle spese sostenute per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

Il TAR Sardegna ha parzialmente accolto la domanda, condannando il Comune capofila al pagamento di euro 24.227,61 oltre interessi, previa declaratoria di nullità parziale della convenzione per contrasto con il sistema di riscossione delineato dall’art. 15, comma 2, legge n. 36/1994. L’appello del Comune è stato respinto. Il Comune ha proposto revocazione deducendo che il giudice d’appello aveva omesso di esaminare il quarto motivo, con cui aveva documentato il versamento al Consorzio di tutte le somme ricevute dall’ESAF, per un totale superiore al credito azionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del vizio revocatorio per mancato esame di domande, motivi o eccezioni. Richiamando la giurisprudenza consolidata (Ad. plen. n. 1 del 2013, Sez. III n. 5487 del 2013, Sez. IV n. 3499 del 2009), precisa che la mancata pronuncia rileva solo se dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale, non da un errore di valutazione delle difese.

Il vizio deve emergere in via immediata dal testo della pronuncia; non sussiste se la decisione contiene un riferimento univoco, anche implicito, agli scritti difensivi. Il dovere di sinteticità dell’art. 3 c.p.a. esclude che la mancata confutazione analitica di ogni censura integri di per sé la revocazione. Il punto controverso deve ritenersi esaminato quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile (Sez. IV n. 44749 del 2019).

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza revocanda non contiene alcun riferimento alle somme ulteriori rispetto all’acconto versato nel novembre 2007, né ai mandati di pagamento allegati all’atto di appello, dei quali era stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. La valutazione di tali circostanze non può trarsi in via implicita dalle restanti statuizioni, che anzi confermano la tesi opposta, ossia che le uniche somme dovute fossero quelle versate dall’ESAF. L’errore di fatto è dunque decisivo e determina la revocazione in parte qua.

La fase rescissoria resta circoscritta ai fatti non scrutinati. Nel merito il quarto motivo è fondato: i pagamenti elencati non sono stati contestati dal Consorzio, che si era solo riservato ogni riscontro, e non è contestato che si tratti di tutte le somme versate dall’ESAF al Comune per il periodo in esame, circostanza confermata dalla memoria della Regione subentrata. Quanto alla documentazione prodotta solo in appello, essa è ammissibile perché indispensabile all’accertamento della verità materiale (Sez. IV n. 8327 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 8203 del 2005).

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte respinge la domanda di condanna e accerta che null’altro è dovuto dal Comune al Consorzio per il servizio svolto nel periodo considerato, compensando integralmente le spese di tutti i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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