Decadenza della concessione e revoca dell’autorizzazione commerciale per ripetute violazioni (TAR Lombardia, Sez. II, ord. n. 696 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione di un provvedimento di decadenza di una concessione e di revoca di un’autorizzazione commerciale non può essere accolta quando il provvedimento impugnato, ancorché in forma sintetica, dia conto delle ripetute violazioni commesse dal titolare nel corso degli anni precedenti e prenda posizione sulle deduzioni difensive presentate in sede procedimentale. In tal caso, difetta il requisito del fumus boni iuris, dovendosi ritenere manifeste le ragioni che giustificano l’adozione della misura ablatoria. La valutazione di tale requisito, in sede di tutela cautelare, non richiede un esame approfondito del merito ma un sommario accertamento della fondatezza della domanda, alla luce della motivazione del provvedimento e delle difese della ricorrente.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione e di un’autorizzazione commerciale, impugnava innanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione e revocato l’autorizzazione, nella parte in cui disponeva la cessazione dell’attività e la rimozione del manufatto, nonché gli atti presupposti e connessi. La ricorrente, costituitasi in giudizio, chiedeva la sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità e prospettando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività commerciale. Il Comune si costituiva per resistere, contestando la fondatezza delle censure e la sussistenza del requisito del pericolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus. Ha osservato, infatti, che il provvedimento impugnato dava compiutamente conto delle ripetute violazioni commesse dalla ricorrente nel corso degli anni 2025 e 2026. Tale circostanza, secondo il Tribunale, metteva in luce le ragioni che giustificavano l’adozione della misura avversata, rendendo non manifestamente fondate le censure dedotte dalla ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che il provvedimento impugnato conteneva una presa di posizione, ancorché sintetica, sulle deduzioni difensive sviluppate dalla ricorrente e depositate in sede procedimentale. Tale elemento è stato considerato sintomo della completezza istruttoria e della ponderazione delle ragioni della società da parte dell’Amministrazione, rafforzando la valutazione circa l’insussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Lombardia ha respinto l’istanza cautelare, non ravvisando i presupposti per la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. La delicatezza della fase e la natura delle questioni trattate hanno indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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