Rigetto cautelare per mancata prova dell’inidoneità dell’impianto del concorrente (TAR Liguria n. 273 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione va rigettata quando la censura sulla inidoneità tecnica dell’offerta della controinteressata non risulti, allo stato, dimostrata alla luce degli atti di causa. Il pericolo di danno consistente nella sottrazione della fornitura al gestore uscente riveste carattere meramente patrimoniale ed è, pertanto, sicuramente riparabile per il tramite della sentenza di merito. La transazione intervenuta tra la ricorrente e l’Autorità di Sistema Portuale, non versata agli atti, è comunque inopponibile ai soggetti terzi controinteressati e all’amministrazione aggiudicatrice.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nel settore della fornitura di gas naturale compresso per autotrazione, ha impugnato dinanzi al TAR Liguria la deliberazione con cui ATC Esercizio s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione, in favore della società controinteressata, della procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di metano per la flotta autobus operante in una provincia ligure.
La società ricorrente, già gestore uscente del servizio, ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, deducendo, tra i motivi di ricorso, la presunta inidoneità dell’impianto della controinteressata a soddisfare le esigenze dell’amministrazione, nonché la sottrazione della fornitura alla stessa in qualità di gestore uscente. Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione resistente sia la società aggiudicataria, contestando le censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha preliminarmente verificato un profilo di legittimazione relativo all’ambito portuale, osservando che ATC Esercizio s.p.a. ha dimostrato di essere autorizzata all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale anche all’interno dell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 68 cod. nav.
Con riferimento al dedotto pregiudizio derivante dall’asserita inidoneità dell’impianto della controinteressata, il Tribunale ha rilevato che l’atto di transazione che la ricorrente avrebbe stipulato con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale non è stato prodotto in giudizio, e che, in ogni caso, tale eventuale accordo sarebbe inopponibile ai soggetti terzi, ossia alla società aggiudicataria e all’amministrazione resistente. Ne consegue che la censura, nella presente fase, non è assistita da un sufficiente fumus di fondatezza, non risultando dimostrata l’inidoneità dell’impianto a soddisfare le esigenze dell’amministrazione.
Quanto al profilo del periculum in mora, il Collegio ha osservato che il danno lamentato dalla ricorrente, consistente nella sottrazione della fornitura al gestore uscente, presenta carattere meramente patrimoniale. Tale pregiudizio, essendo di natura economica, è da ritenere agevolmente risarcibile per equivalente, non emergendo elementi di irreparabilità o di grave ed imminente danno che giustifichino l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha rigettato la domanda cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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