Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1295 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nel termine stabilito, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la quantificazione delle somme operata dal creditore non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. L’inerzia seriale e reiterata giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i profili di competenza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, la somma di 500,00 euro annui, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Non avendo l’Ente eseguito il titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non contrastata adeguatamente dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice amministrativo precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate, degli accessori di legge e degli oneri connessi. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non è riconosciuto alcun compenso al commissario, né ulteriore penalità, essendo la pretesa già tutelata dagli interessi sino al saldo.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma presenta caratteri di serialità, con plurime condanne inottemperate: dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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