Il vincolo culturale deve essere proporzionato all’effettivo pregio del bene (TAR Liguria n. 1039 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio finalizzato alla dichiarazione dell’interesse culturale di un immobile, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità, dell’adeguatezza e della completezza dell’istruttoria. È illegittimo il provvedimento che estenda il vincolo all’intero compendio immobiliare quando la motivazione valorizzi esclusivamente singole parti del bene, tra loro distinte, autonome e non comunicanti, senza dimostrare che il valore artistico-storico sia rinvenibile nella sua interezza. L’indicazione di mere possibilità di ritrovamenti archeologici nel sottosuolo, non supportata da elementi di rilievo attualmente rinvenuti, non è idonea a sorreggere la dichiarazione di interesse culturale.
Il Fatto
La società proprietaria dell’Edificio 14, sito in Genova e facente parte del compendio della Stazione Ferroviaria di Piazza Principe, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura ne aveva dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Il complesso immobiliare, di grande estensione, è composto da tre corpi distinti e autonomi, tra loro non comunicanti. Un precedente vincolo era stato annullato dal TAR, ma la decisione era stata riformata in appello dal Consiglio di Stato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva concluso il procedimento di verifica ex art. 12 del Codice dei beni culturali con l’adozione del nuovo decreto di vincolo, avviato d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure relative alla violazione del principio di proporzionalità e al difetto di motivazione. La dichiarazione di interesse culturale implicherebbe l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche, con ampi margini di opinabilità; il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato alla ragionevolezza, logicità e completezza della valutazione.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha esteso la tutela all’intero compendio immobiliare, sebbene la motivazione e la relazione allegata concentrassero l’attenzione su singole parti di pregio: il grande ambiente coperto a capriate, i vani tecnici tipici dell’architettura ferroviaria e i pregevoli ambienti di rappresentanza nel corpo di fabbrica direzionale. Tali elementi, ha osservato il Collegio, risultano circoscritti e collocati anche in zone distanti, privi di collegamento o continuità tra loro, sì da non giustificare l’estensione del vincolo all’intero bene.
La Corte ha inoltre stigmatizzato il riferimento, contenuto nella motivazione, alla mera possibilità di rinvenire nel sottosuolo preesistenze archeologiche risalenti all’antico borgo di S. Tomaso o al circuito difensivo cinquecentesco: la tutela non può essere fondata su mere ipotesi, in assenza di elementi di rilievo effettivamente rinvenuti. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto impugnato e compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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