Revoca degli ambiti PRINT e mera aspettativa del proponente: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 189 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che abbia presentato una proposta preliminare di programma integrativo di intervento in risposta a un avviso pubblico non è titolare di un interesse legittimo alla conclusione positiva della procedura, ma di una mera aspettativa. Ove la clausola di salvaguardia dell’avviso escluda espressamente qualsiasi pretesa del proponente in caso di mancata approvazione, l’eventuale annullamento dell’atto di revoca degli ambiti non arreca alcuna utilità concreta al ricorrente. Il ricorso proposto avverso tale revoca è pertanto inammissibile per difetto di interesse, restando irrilevanti le censure di violazione del contraddittorio procedimentale e del legittimo affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Commissario straordinario del Comune ha revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, la precedente delibera consiliare che aveva definito e approvato 22 ambiti da destinare alla qualificazione urbana e ambientale. La revoca ha travolto, tra le altre, la proposta di riqualificazione elaborata dalla ricorrente su un’area di sua proprietà, presentata in adesione all’avviso pubblico bandito dal Comune.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento, la falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies per assenza dei presupposti della revoca, nonché la lesione del legittimo affidamento per mancata corresponsione di alcun indennizzo. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere. Il Commissario straordinario, con l’atto impugnato, aveva revocato la delibera consiliare che approvava i 22 ambiti destinati alla qualificazione urbana e ambientale, vanificando le proposte di riqualificazione nel frattempo presentate, compresa quella della ricorrente.
Secondo il Tribunale, la posizione giuridica azionata non integra un interesse legittimo, come pure sostenuto dalla ricorrente, ma una mera aspettativa. Rileva, in senso decisivo, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 16 dell’avviso pubblico prot. 89984 del 4.7.2013. Tale clausola stabilisce espressamente che nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai proponenti le cui proposte non risultino coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dia corso alla procedura di approvazione, o la stessa non si concluda positivamente.
La medesima clausola precisa che il recepimento delle proposte quali manifestazioni di interesse non costituisce in alcun caso approvazione della proposta di interventi, la cui effettiva attualità resta condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura. Ne deriva che l’annullamento dell’atto di revoca non recherebbe alcuna utilità concreta alla posizione della ricorrente.
Il Collegio richiama, su fattispecie sovrapponibile, la sentenza n. 230/2021 dello stesso Tribunale, confermando che la delibera revocata precludeva qualsiasi pretesa nel caso, verificatosi, di mancata conclusione positiva della procedura. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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