La decurtazione dell’8% per spese di organizzazione si applica agli adeguamenti tariffari delle rette (TAR Puglia n. 13 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione del capitolato speciale d’appalto che determina il corrispettivo a base di gara “applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)” opera anche in sede di adeguamento tariffario conseguente a delibere regionali sopravvenute di aggiornamento delle tariffe massime. L’art. 6 del contratto di appalto, che sancisce l’invariabilità del corrispettivo “fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione”, rende legittima l’applicazione delle modalità di determinazione dell’importo originario anche alle integrazioni tariffarie disposte dalle successive delibere regionali, senza che possa configurarsi né nullità per difetto assoluto di attribuzione della delibera aziendale di adeguamento, né violazione delle fonti regolamentari regionali in materia.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, gestore accreditato di strutture della salute mentale in Puglia, aveva impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Taranto che, in esecuzione delle delibere di Giunta regionale di adeguamento delle tariffe (D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022), aveva quantificato l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. decurtando dalle nuove tariffe massime la quota di locazione dell’immobile maggiorata dell’8% per spese di organizzazione ed amministrazione, secondo il criterio già previsto dal capitolato speciale per la determinazione del corrispettivo originario.

La ricorrente aveva contestato tale operato, ritenendo la decurtazione aggiuntiva non consentita dalla normativa regionale e aveva chiesto, tra l’altro, la declaratoria di nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione e la corretta rideterminazione delle somme dovute, con interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Con motivi aggiunti aveva poi impugnato anche la successiva delibera commissariale di registrazione della spesa per l’anno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, ex art. 133, comma primo, lett. e), n. 2, c.p.a., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 2934 del 2025 che ha esteso tale giurisdizione anche alle questioni relative alla quantificazione del compenso e alle pretese revisionali derivanti da previsioni contrattuali.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure. La delibera aziendale non configurava un’attività sostitutiva della Regione nella determinazione delle tariffe, ma una mera applicazione degli adeguamenti regionali secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del contratto di Repertorio e dall’art. 2 del capitolato d’oneri, che espressamente prevedono la decurtazione della quota di locazione e delle spese di organizzazione nella determinazione del corrispettivo. La clausola di invariabilità del prezzo, con la riserva dei provvedimenti regolamentari regionali, rendeva legittimo applicare il medesimo criterio di calcolo anche agli aumenti tariffari sopravvenuti.

Quanto alla domanda sugli interessi moratori ex art. 3 d.lgs. n. 231/2002, il Tribunale l’ha respinta rilevando che l’amministrazione era rimasta impossibilitata a procedere alla liquidazione a causa del comportamento inerte della società, che non aveva riscontrato le richieste di integrazione documentale e di emissione di note di credito relative alle fatture già emesse.

Conseguentemente sono stati rigettati anche i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, in quanto fondati sull’assunta illegittimità della delibera presupposta, e i motivi aggiunti, sia per illegittimità derivata sia per la riproposizione dei vizi autonomi, ritenuti infondati per le medesime ragioni. Esclusa la C.T.U. contabile richiesta in via istruttoria, le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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