Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 596 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione di rinuncia al ricorso non ritualmente notificata alla controparte non determina l’estinzione del giudizio, non potendo formarsi la fattispecie estintiva di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la stessa dichiarazione, pur se irrituale, integra un comportamento univoco della parte dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, docente aspirante alla classe di concorso A049, impugnava gli atti del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Liguria che non l’avevano inclusa tra i candidati ammessi alla prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, prevista per il 29 marzo 2022. Con apposita istanza depositata in giudizio, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso non era stata ritualmente notificata alla controparte, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tale vizio impedisce la pronuncia di estinzione del giudizio, ma non priva di effetti la dichiarazione resa dalla parte ricorrente.

Richiamando il disposto dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il Collegio ha evidenziato che, anche in assenza delle formalità richieste, il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La giurisprudenza costante, citata in motivazione, qualifica tale dichiarazione come “rinuncia irrituale”, idonea comunque a fondare la declaratoria di improcedibilità.

Il processo amministrativo è un processo di parti, retto dal principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: sino alla trattenuta in decisione della causa, la parte può manifestare la volontà di non coltivare l’azione. Tale manifestazione, pur non integrando una rinuncia rituale, costituisce un argomento di prova sufficiente per il giudice per rilevare la sopravvenuta carenza di interesse, in forza del principio dispositivo.

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite, in ragione della definizione in rito del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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