Condono edilizio e prova dell’ultimazione dei lavori entro il termine (TAR Emilia-Romagna n. 1223 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione dell’opera entro la data utile per conseguire la sanatoria grava sul richiedente, non potendo l’amministrazione accertare d’ufficio la situazione edilizia dell’intero territorio a quella data. La sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente, dovendo essere supportata da ulteriori riscontri documentali, anche indiziari, ma altamente probanti. Ai fini della sanatoria, inoltre, l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato in esecuzione di un disegno unitario, salvo che il frazionamento in distinte porzioni trovi concreta giustificazione nell’effettiva autonomia di ciascuna. Il diniego che dia conto delle ragioni ostative, ricostruisca lo stato legittimo dell’immobile e distingua gli ampliamenti successivi dalla consistenza originaria non è carente di motivazione.

Il Fatto

Con istanza del 1985 il dante causa della società ricorrente domandava il condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per interventi eseguiti in un Comune, riguardanti un fabbricato principale e alcuni manufatti accessori. Veniva richiesto all’ANAS il nulla osta relativo al vincolo di rispetto stradale, che l’ente negava nel 1992 ritenendo le opere ricadenti nella fascia di inedificabilità.

Proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in esito a incombenti istruttori l’ANAS e il Comune accertavano che il fabbricato principale originario ricadeva nella zona “Ghetto” di P.R.G., con deroga al regime delle distanze. Il Consiglio di Stato annullava in parte il parere negativo e il Comune riavviava il procedimento. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione accoglieva solo parzialmente la sanatoria, subordinandola alla previa demolizione di alcuni interventi. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il gravame, esaminando anzitutto i motivi relativi al vincolo di inedificabilità di cui al D.M. n. 1404/1968. Le attestazioni dell’ANAS del 2002 e del 2003 non smentiscono il diniego: esse riguardano il solo fabbricato nella sua consistenza originaria, non le porzioni aggiunte con successivi ampliamenti, come evincibile dalle cartografie depositate.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la censura è stata reputata priva di pregio. Il provvedimento dà conto delle ragioni ostative alla sanatoria, ricostruisce lo stato legittimo dell’immobile, distingue gli ampliamenti successivi dalla consistenza originaria e individua le porzioni nella cartografia, rendendo comprensibile l’iter logico seguito e consentendo l’esercizio del diritto di difesa.

È stato poi respinto il motivo sull’onere della prova in ordine all’ultimazione dei lavori entro la data utile. Secondo pacifica giurisprudenza, tale onere grava sul richiedente, mentre l’amministrazione non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il territorio alla data indicata dalla normativa sul condono. La sola dichiarazione sostitutiva non basta: occorrono ulteriori riscontri documentali, anche indiziari, purché altamente probanti, quali fatture, ricevute di esecuzione dei lavori o di acquisto dei materiali, rilievi aereo fotogrammetrici.

Infine, è stato disatteso il motivo sulla pretesa scindibilità dell’opera. Per consolidato orientamento, l’opera edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante il frazionamento in distinte porzioni, salvo che esso trovi concreta giustificazione nell’effettiva autonomia di ciascuna. Nella specie rileva anche la problematica funzionale tra le parti condonabili e non, che concorre a determinare la non scindibilità dell’opera. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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