Ottemperanza per carta docente: accolta la domanda del docente precario (TAR Sardegna n. 805 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, adottando gli atti necessari entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie la domanda e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da subito un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso. La natura seriale del contenzioso costituisce criterio rilevante per la liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice nel giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente e al pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 24 febbraio 2024 ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva dato esecuzione al provvedimento, limitandosi al pagamento delle sole spese legali. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando l’avvenuta notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha pertanto ritenuto fondata la domanda, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Con specifico riferimento alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ha disposto che, in caso di ulteriore inottemperanza, l’organo sostitutivo possa ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora i capitoli di bilancio destinati ai pagamenti risultino incapienti. Ha altresì precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico della parte soccombente, liquidandole in misura ridotta in ragione del carattere serialmente ripetitivo del contenzioso in materia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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