Sospensione licenza ex art. 100 TULPS annullata per mancata notifica all’effettivo titolare (TAR Lombardia n. 2534 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS nei confronti del soggetto che ha già ceduto l’azienda, deve essere notificato all’effettivo titolare dell’attività al momento dell’adozione e della notifica del decreto. L’omessa verifica della subentrata titolarità della licenza, a seguito di cessione d’azienda e di presentazione della SCIA al SUAP, integra un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, atteso che gli effetti del provvedimento sanzionatorio si riversano su un soggetto estraneo ai fatti contestati e non più legittimato alla gestione del locale.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società titolare di un pubblico esercizio a Milano impugnava il decreto questorile di sospensione per quindici giorni della licenza di conduzione, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS all’esito di un episodio di aggressione occorso nei pressi del locale. Il provvedimento traeva altresì fondamento dalla ripetuta serie di interventi delle forze dell’ordine per disturbo della quiete pubblica e da un precedente decreto di sospensione.
Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, che alla data di adozione e notifica del decreto era già intervenuta la cessione dell’azienda a favore di un terzo, il quale, in qualità di nuovo titolare, sarebbe stato pregiudicato dal provvedimento pur essendo estraneo ai fatti. Con il secondo motivo contestava la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, deducendo l’episodicità dell’evento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento ha determinato l’assorbimento della restante doglianza. L’erronea indicazione del ricorrente quale destinatario del provvedimento, nonostante la già avvenuta cessione dell’azienda, costituisce un profilo di eccesso di potere per carenza d’istruttoria.
Dagli atti del giudizio emergeva chiaramente come, al tempo dell’adozione e della notifica del decreto, la società avesse già ceduto a terzi l’attività di gestione del bar. A comprova, la produzione del contratto di cessione d’azienda e la segnalazione certificata d’inizio attività presentata al SUAP dal cessionario per il subentro nella licenza, nonché scontrini fiscali recanti date successive all’avvio della nuova gestione.
Il vizio risultava ancor più evidente considerando che il ricorrente, al momento della notificazione, si era rifiutato di sottoscrivere il verbale, opponendo agli agenti notificanti di non essere più il titolare della licenza. Il provvedimento, pertanto, è stato dichiarato palesemente viziato e annullato.
L’accoglimento del ricorso ha comportato l’assorbimento della domanda di risarcimento del danno, riproponibile dal soggetto legittimato all’esito del riesercizio dell’azione amministrativa da parte dell’autorità competente, da indirizzare nei confronti dell’effettivo titolare dell’attività commerciale. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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