La revoca del porto d’armi per uso non consentito di spray urticante non richiede un accertamento penale (TAR Lazio n. 14543 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il giudizio di affidabilità del titolare di licenza è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, improntata a criteri di prevenzione e prudenza. L’Amministrazione può legittimamente fondare la revoca del porto d’armi su episodi sintomatici di possibile abuso, anche privi di rilievo penale e indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato. Non è necessario attendere l’esito del procedimento penale, né dimostrare un comprovato uso improprio delle armi o una pericolosità sociale del soggetto. La valutazione di inaffidabilità deve risultare proporzionata e motivata, ma non richiede la definitività degli accertamenti penali.
Il Fatto
Il Questore di Roma aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso sportivo, rilasciata al ricorrente, a seguito di una lite per motivi di viabilità. Secondo il provvedimento, l’interessato aveva fatto uso di uno spray urticante al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il ricorrente aveva impugnato la revoca, sostenendo di aver agito in legittima difesa e producendo, in corso di giudizio, l’archiviazione delle indagini penali a suo carico. L’Amministrazione si era costituita con formula di rito e l’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di difetto di istruttoria, illogicità e sproporzione. Il Collegio ha innanzitutto chiarito che la materia delle autorizzazioni di polizia è retta da principi di prevenzione, finalizzati a garantire la massima tutela della pubblica sicurezza. L’alterco stradale, sfociato nell’uso di mezzi di aggressione tra le parti, integra un episodio oggettivamente grave, tale da giustificare un intervento inibitorio da parte dell’Autorità.
La sentenza richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’Amministrazione può valorizzare situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza bisogno di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. La valutazione di affidabilità può quindi basarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale. La Corte valorizza il fatto che il provvedimento aveva espressamente precisato di non poter anticipare il giudizio su fatti ancora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, dando così riscontro alle osservazioni endoprocedimentali del ricorrente.
Quanto all’archiviazione sopravvenuta, il TAR la ritiene irrilevante: la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e il venir meno del procedimento penale non elimina il presupposto della revoca, fondato sull’episodio in sé considerato. La decisione è conforme al precedente del Consiglio di Stato n. 2800/2026, richiamato in motivazione. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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