Il vincolo di destinazione a uso pubblico non esclude l’assoggettamento a IMU del parcheggio in leasing (Cass. civ. Sez. 5 n. 18316 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a uso pubblico dell’area su cui insiste un fabbricato, ancorché si estenda allo stesso, non comporta l’esenzione dall’IMU. La nozione di edificabilità di un immobile non si identifica con quella di edilizia abitativa, né i vincoli di destinazione, a differenza dei vincoli di inedificabilità assoluta, fanno venire meno l’originaria natura edificabile. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, a prescindere dall’uso cui il bene è convenzionalmente destinato e dalla titolarità di diritti reali da parte dell’ente locale.
Il Fatto
Il Comune notificava una rettifica IMU per l’anno 2012 relativamente a un parcheggio interrato, realizzato come standard aggiuntivo in esecuzione di una convenzione urbanistica e asservito a uso pubblico. La società contribuente, conduttrice in leasing del fabbricato, impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la decisione, ritenendo soggetto passivo la società in quanto locataria del bene, nonostante il vincolo di destinazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina i due motivi di ricorso. Il primo motivo, con cui si sosteneva che l’asservimento, estendendosi al fabbricato, ne azzerasse le possibilità edificatorie, è dichiarato inammissibile per mancata confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva correttamente qualificato l’unità immobiliare come fabbricato accatastato, assoggettabile al tributo ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/1992.
Il secondo motivo viene respinto in quanto infondato. La Suprema Corte richiama il disposto dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 8, comma 1, legge n. 99/2009, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario. La destinazione pubblica dell’area non è una causa di esenzione.
La Corte precisa che la nozione di edificabilità non coincide con quella di edilizia abitativa e che i vincoli di destinazione non escludono il carattere edificabile dell’immobile. A sostegno, viene citato il precedente di Sez. 5, n. 25935 del 2024, che distingue i vincoli di inedificabilità assoluta, capaci di incidere sulla natura del bene, dai vincoli di destinazione, che non la fanno venire meno.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato. La decisione è stata resa nella camera di consiglio del 29/05/2026.
Nota della Redazione
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