Esenzione ipotecaria e catastale per assegnazione alloggi cooperativi soggetti a IVA (Cass. civ. Sez. V n. 285 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 si applica agli atti di assegnazione della proprietà di immobili costruiti nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 865 del 1971, anche quando tali atti siano soggetti a IVA in forza dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quindi assoggettati all’imposta di registro in misura fissa. L’imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l’applicazione della norma speciale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, che prevede l’esenzione dalle autonome imposte catastale e ipotecaria. Il principio di alternatività IVA-registro non si traduce in un principio di subalternità delle imposte ipotecaria e catastale a quella di registro, poiché ciascun tributo opera in un ambito applicativo distintamente disegnato dal legislatore.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973, applicabili all’atto di assegnazione di un alloggio in cooperativa rientrante nei programmi di edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 865 del 1971. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il d.l. n. 69 del 1989 imponeva, per l’assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa, oltre all’IVA e all’imposta fissa di registro, anche il pagamento delle imposte fisse ipotecarie e catastali, per effetto della vis attractiva dell’imposta di registro.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. Il contribuente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il motivo infondato. Vengono in rilievo le agevolazioni di cui all’art. 66, comma 6-bis, lett. a) e c), del d.l. n. 331 del 1993, convertito in legge n. 427 del 1993, ossia l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali prevista dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, che l’Ufficio aveva disconosciuto con l’atto impugnato.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. V n. 30180 del 2017, Cass. Sez. V n. 20173 del 2016, Cass. Sez. V n. 14800 del 2015), secondo cui le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie e società a prevalente partecipazione statale, con esclusione di ogni altro programma. Si osserva che la materia delle agevolazioni tributarie ha trovato organica regolamentazione nel d.P.R. n. 601 del 1973, fondato sulla regola del numerus clausus.
Con specifico riferimento ai rapporti tra disciplina IVA e imposte ipotecarie e catastali, la Corte richiama Cass. Sez. V n. 29895 del 2020, secondo cui l’imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l’applicazione della norma speciale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973. Ritiene superato l’orientamento difforme della isolata Cass. Sez. VI-V n. 8094 del 2018, nonché la posizione espressa dalla prassi amministrativa (Risoluzione n. 127/E del 24 aprile 2002).
Il Collegio non condivide l’interpretazione erariale. L’omesso richiamo dei soggetti operanti in regime IVA non può averne significato l’esclusione dall’ambito applicativo, poiché l’ampia formulazione della norma agevolativa, successiva all’istituzione dell’IVA, è riferita genericamente a qualunque categoria di trasferimenti immobiliari idonei a costituire atti attuativi di un programma pubblico di edilizia residenziale. L’estensione del trattamento agevolato ai trasferimenti soggetti a IVA non comporta conseguenze sul gettito dell’imposta di registro, comunque dovuta in misura fissa.
Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, il beneficio si giustifica sulla portata onnicomprensiva dell’art. 32 e su una corretta applicazione del principio di alternatività IVA-registro, enunciato nell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che non può tradursi in un principio di subalternità delle predette imposte a quella di registro. I punti di contatto tra le discipline sono solo quelli desumibili dall’art. 13 del d.lgs. n. 347 del 1990. La connessione tra alternatività IVA-registro e applicazione delle imposte fisse di trascrizione e catasto ha efficacia solo ordinaria e risulta derogata dalla norma speciale statuente l’esenzione. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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