L’accertamento definitivo della società non preclude al socio la contestazione degli utili (Cass. civ. Sez. 5 n. 4748 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento e la sussistenza degli utili extracontabili a carico della società. La decisione resa nel processo instaurato dalla società non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti di cui all’art. 24 Cost. La definitività dell’accertamento societario non preclude, quindi, al socio che non abbia partecipato a quel giudizio, la contestazione dell’esistenza degli utili imputati.
Il Fatto
Il contribuente, socio all’80% di una società a ristretta base, impugnava l’avviso di accertamento con il quale gli veniva imputato, ai fini IRPEF per l’anno 2008, un reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati nei confronti della società. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, facendo leva sulla circostanza che il giudizio relativo all’avviso societario era stato respinto, e rigettava tutte le doglianze sollevate.
La Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, ritenendo preclusa al socio la possibilità di contestare l’esistenza degli utili extracontabili della società alla luce della definitività della sentenza relativa all’avviso societario. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri, la violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto tale preclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato i motivi relativi all’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di rituale sottoscrizione e di motivazione, dichiarandoli in parte infondati e in parte inammissibili. Quanto alla mancata allegazione del PVC redatto nei confronti della società, la S.C. ha richiamato l’orientamento consolidato per cui l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società.
In relazione alla sottoscrizione dell’atto, la Corte ha ribadito che l’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 non richiede che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato rivesta una qualifica dirigenziale, essendo sufficiente la qualità di impiegato della carriera direttiva. Ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015 riguarda il solo profilo dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali e non attinge la sorte degli atti impositivi, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente l’art. 42 citato. Quanto al contenuto della delega, la S.C. ha confermato che si tratta di delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né la durata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato, enunciando il principio per cui l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare la sussistenza degli utili extracontabili societari. La decisione resa nel processo instaurato dalla società non può svolgere efficacia di giudicato nei confronti del socio, in virtù dei principi in tema di limiti soggettivi del giudicato e dell’art. 24 Cost.
In relazione alla presunzione di distribuzione degli utili, la Corte ha infine precisato che, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria, non essendo richiesti ulteriori elementi di riscontro quali le movimentazioni bancarie. Il secondo motivo è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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