Omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo e cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15100 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di omessa pronuncia la sentenza del giudice tributario d’appello che, senza motivare sul punto, ometta di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, già accolta in primo grado, pur essendo tale questione pregiudiziale rispetto al merito. La corretta qualificazione del motivo di ricorso per cassazione che censuri tale omissione va operata dal giudice di legittimità con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte. L’accoglimento della censura di omessa pronuncia determina l’assorbimento dei motivi attinenti al merito della controversia e la cassazione con rinvio al giudice a quo.
Il Fatto
L’agente della riscossione iscriveva ipoteca su beni della contribuente per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo. La contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che dichiarava il ricorso inammissibile per tardività. La Commissione Tributaria Regionale, adita in appello, accoglieva il gravame e dichiarava illegittima l’iscrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi. Con il primo motivo l’agente della riscossione aveva dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, eccezione già accolta in primo grado. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva deciso il merito senza motivare sulla questione della tardività, che costituiva l’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Il motivo, censurato formalmente come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato riqualificato come omessa pronuncia sulla questione pregiudiziale. Con il secondo motivo l’agente della riscossione aveva dedotto la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, rilevando la tardività dell’impugnazione originaria per decorso del termine di sessanta giorni. La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure, evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine alla questione pregiudiziale di tardività.
Quanto al terzo motivo, attinente alla possibilità di iscrizione ipotecaria su beni destinati ai bisogni della famiglia, la Corte lo ha dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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