Procura generale e nullità dei contratti di avvalimento nel nuovo Codice appalti (C.G.A.R.S. n. 515 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti che non indichi gli estremi e l’oggetto del giudizio né le parti, limitandosi a designare il tribunale adito, integra una procura generale e non speciale; essa rende inammissibile il ricorso, non essendo applicabile l’art. 182 c.p.c., estraneo al rito amministrativo. I contratti di avvalimento devono recare l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione quando la lex specialis qualifichi il fatturato per servizi analoghi come requisito di capacità tecnica e professionale: la scelta della stazione appaltante di connotare il fatturato come requisito prevale sulla generica facoltà di affidamento sulle capacità altrui, con conseguente nullità dei contratti privi di quel grado di specificità. La mancata prova del requisito secondo le modalità prescritte dal disciplinare non è sanata dalla documentazione prodotta in giudizio.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria bandiva una gara aperta quadriennale per il servizio di trasporto sanitario integrato e di emoderivati. All’esito risultava aggiudicatario un consorzio; il raggruppamento collocatosi al secondo posto e quello terzo impugnavano l’aggiudicazione e le ammissioni.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 515 del 2026, accoglieva il ricorso principale e quello incidentale, annullando le ammissioni e l’aggiudicazione, e dichiarava improcedibile il ricorso della terza classificata. Proponevano appello principale il raggruppamento secondo classificato e appelli incidentali il consorzio aggiudicatario e la cooperativa terza classificata.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina in via prioritaria le questioni in rito, come impone l’art. 76, comma 4, c.p.a., che richiama l’art. 276, comma 2, c.p.c. La procura rilasciata dalla cooperativa terza classificata, pur apposta in calce al ricorso, non contiene alcun riferimento agli estremi e all’oggetto del giudizio né alle parti, limitandosi a designare il tribunale adito.
Secondo la Corte, la qualificazione della procura dipende dal suo contenuto: è speciale quando indica gli elementi essenziali del giudizio o quando, apposta a margine o in calce al ricorso, il collegamento documentale esprime la volontà di adire il giudice. Nel caso concreto, però, la procura è suscettibile di impieghi plurimi e assume carattere generale. L’art. 40, comma 1, c.p.a. esige una procura speciale, a pena di nullità ex art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., non sanabile perché l’art. 182 c.p.c. non si applica al processo amministrativo, in linea con Ad. Plen. n. 11 del 2025.
Passando al merito, la Corte conferma la nullità dei contratti di avvalimento del consorzio aggiudicatario. Il disciplinare collocava i contratti analoghi del triennio sotto la rubrica dei requisiti di capacità tecnica e professionale e ne fissava le modalità di prova. La scelta della lex specialis di qualificare il fatturato come requisito imponeva contratti recanti l’indicazione specifica delle risorse, ai sensi dell’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023. La più ampia previsione dell’art. 63 della direttiva n. 2014/24/UE non altera il carattere vincolante del disciplinare.
La Corte conferma altresì la carenza del requisito del fatturato analogo in capo al raggruppamento secondo classificato: la somma dei fatturati dichiarati risultava inferiore al minimo richiesto, e la conferma resa in sede di soccorso istruttorio non colmava il divario. La documentazione prodotta solo con memoria in giudizio non rispettava le modalità di comprova imposte dalla legge di gara. Ne derivano l’inammissibilità dell’appello incidentale della cooperativa, la declaratoria di improcedibilità dei motivi riproposti e la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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