Agevolazioni Covid-19: l’attività sospesa deve riguardare l’intera unità operativa (TAR Molise n. 145 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni pubbliche alle imprese per l’emergenza Covid-19, il requisito di ammissibilità di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), punto i), dell’Avviso pubblico — “aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020” — deve essere interpretato nel senso che tutte le unità operative dell’impresa site nella Regione devono aver avuto l’attività totalmente sospesa. La clausola della lex specialis è di stretta interpretazione e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle testualmente previste, secondo i criteri letterale e sistematico di cui all’art. 1362 e 1363 cod. civ. È pertanto legittima l’esclusione dell’impresa che, presso l’unità produttiva indicata in domanda, svolga anche attività non soggetta a sospensione ex DPCM 22 marzo 2020, come l’attività alberghiera, senza che rilevi l’eventuale interdipendenza funzionale tra attività sospese e attività non sospese. Inoltre, l’Amministrazione non può riconoscere l’agevolazione in base a un requisito alternativo (riduzione del fatturato ex art. 5, comma 1, lett. b), punto ii) che non sia stato dichiarato in domanda dal richiedente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore immobiliare e alberghiero con un’unità produttiva in Molise, presentava domanda per ottenere le agevolazioni di cui all’Avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 50 del 12.05.2020, finalizzato a sostenere le imprese colpite dalla pandemia da Covid-19. In sede di domanda, l’impresa dichiarava di possedere il requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), punto i), dell’Avviso, ossia di aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020.

A seguito del preavviso di rigetto e delle controdeduzioni presentate dalla società, la Regione, con determina n. 2865 del 27.05.2022, dichiarava definitivamente non ammissibile l’istanza, rilevando che presso l’unità operativa indicata in domanda, oltre alle attività di ristorazione e bar (sospese), veniva esercitata anche l’attività alberghiera, non soggetta a sospensione. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’esclusione per asserita formazione del silenzio-assenso, per erronea interpretazione della lex specialis e per sussistenza del requisito alternativo del calo del fatturato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha chiarito che il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 123/1998 si riferisce alla sola attività istruttoria di ammissibilità formale, conclusasi con la determina n. 4382 del 25.08.2020 che approvava un primo elenco di soggetti ammessi. L’esame nel merito della domanda della ricorrente è avvenuto solo in un momento successivo, a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie per lo scorrimento della graduatoria, con la conseguenza che non poteva ritenersi formato il silenzio-assenso.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha affermato che, in base a un’interpretazione strettamente letterale e sistematica dell’art. 5, comma 1, lett. b), punto i), dell’Avviso, il requisito della sospensione dell’attività deve riguardare l’intera unità operativa dell’impresa, non essendo consentito distinguere tra le diverse attività esercitate presso la medesima unità. L’attività alberghiera, non rientrando tra quelle sospese dal DPCM 22 marzo 2020, impediva l’integrazione del requisito dichiarato. Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di gare pubbliche, secondo cui le clausole della lex specialis sono di stretta interpretazione (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2025, n. 8786; 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710), e ha escluso che potesse predicarsi un’automatica interdipendenza tra l’attività di ristorazione sospesa e quella alberghiera non sospesa.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione non potesse riconoscere il beneficio sulla base del diverso requisito di cui al punto ii) — riduzione del fatturato pari ad almeno il 30% — non dichiarato e non documentato dalla società in sede di domanda. La circostanza che la ricorrente non fosse comparsa nel primo elenco degli ammessi non implicava una sua esclusione definitiva, essendosi il procedimento concluso solo con l’esito negativo dell’istruttoria sostanziale. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta per infondatezza della pretesa azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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