Condono IVA disapplicato per contrasto con la VI direttiva (Cass. civ. Sez. V n. 2444 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia alla corretta applicazione e riscossione dell’IVA, comprese quelle che escludono le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, sono incompatibili con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia. Ne deriva la disapplicazione dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo tali sanzioni. La disapplicazione opera a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, incluso il carattere chiuso del giudizio di cassazione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio aveva respinto l’istanza di definizione agevolata relativa all’anno d’imposta 2003. L’istanza riguardava i versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici che avevano colpito la Provincia di Catania nel 2002.

I giudici di merito accoglievano la tesi della contribuente, medio tempore fallita ma autorizzata a coltivare la lite. La CTR riteneva ammissibile la sospensione prevista dall’art. 1, co. 1011, l. n. 296/2006 anche per le rate dovute a seguito di una precedente istanza di condono ex art. 9 bis l. n. 289/2002, respingendo l’appello dell’Ufficio che reputava i due benefici non cumulabili. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., della IV direttiva n. 77/388/CEE (artt. 2 e 22), come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, nonché degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE e della decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final del 14.08.2015. Si deduce inoltre la violazione del principio di neutralità fiscale connesso al debito IVA.

La Corte ritiene la censura fondata. Richiama il principio per cui l’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, quale il carattere chiuso del giudizio di cassazione.

Il contrasto è con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06. Tale pronuncia ascrive a dette norme portata generale, poiché anche il condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 e 8 della stessa l. n. 289 del 2002, è idoneo a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (Cass. VI-5, ordinanza n. 19661 del 24.07.2018).

In tema di condono fiscale, le misure con cui lo Stato membro rinuncia a una corretta applicazione e riscossione dell’IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo (Cass. V, n. 27822 del 31.10.2018).

La Corte richiama inoltre il principio in tema di recupero di aiuti di Stato, secondo cui, in ragione del carattere imperativo della vigilanza della Commissione europea, le imprese beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto concesso senza il rispetto della procedura, né invocare l’incertezza degli orientamenti comunitari, essendo la valutazione di compatibilità di spettanza esclusiva della Commissione (Cass. V, n. 6756 del 04.05.2012).

Il ricorso è quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia – Catania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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