Enunciazione nel decreto ingiuntivo e tassazione dell’atto registrabile in caso d’uso (Cass. civ. Sez. V n. 2443 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la registrazione dell’atto enunciante, ancorché promanante dall’autorità giudiziaria, non esclude la tassazione dell’atto enunciato soggetto a registrazione in caso d’uso. L’art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, specificando che la pena pecuniaria è dovuta solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, conferma che gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso sono imponibili per la sola enunciazione, a prescindere dall’uso. L’avviso di liquidazione non deve allegare la sentenza o l’atto giudiziario tassato, né il suo contenuto essenziale, quando il contribuente li conosca o possa conoscerli, sempre che le informazioni fornite garantiscano la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, con riferimento anche alle disposizioni negoziali ivi enunciate, riferendosi la pretesa a un contratto di fornitura d’opera soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986. Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione, ritenendo l’atto impositivo adeguatamente motivato ed escludendo la dedotta duplicazione d’imposta, posto che l’imposizione riguardava un atto enunciante e un atto enunciato.
La società ricorreva per la cassazione con quattro motivi, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, è disatteso. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia su un’eccezione di merito sollevata in appello quando essa, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, deponendo per l’implicita pronuncia di rigetto. Il mancato esame va fatto valere come violazione di legge o difetto di motivazione, non come violazione di norma sul procedimento. La sentenza impugnata, ribadita l’eccezione, l’ha superata con decisione conforme a quella di primo grado, esaminando poi il merito.
La censura è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ.: il ricorrente che censuri il vizio di motivazione sulla congruità dell’avviso deve riportare testualmente i passi assunti come erroneamente interpretati o pretermessi.
Nel merito, la Corte richiama il principio per cui l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 deve contenere l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata, ma non deve allegare la sentenza o il suo contenuto essenziale. L’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. mira a garantire il pieno esercizio delle facoltà difensive senza costringere il contribuente ad attività di ricerca, non riguardando atti conosciuti o conoscibili. L’adeguatezza della motivazione dipende anche dagli elementi contenuti nel provvedimento giudiziario tassato (art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986), che si integrano reciprocamente.
Quanto alla pretesa duplicazione, l’art. 22 del TUR pone il principio per cui la registrazione dell’atto enunciante comporta la tassazione dell’atto enunciato. Il deposito della scrittura privata in cancelleria nel procedimento contenzioso non integra il caso d’uso, presupponendo l’art. 6 TUR che il deposito avvenga nell’esplicazione di attività amministrative. Occorre allora stabilire la portata del primo comma dell’art. 22: la specificazione della pena pecuniaria per i soli atti in termine fisso sarebbe inutiliter data se l’enunciazione non rendesse imponibili gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. Da ciò l’assoggettamento di tali atti all’imposta per la sola enunciazione.
Anche la censura sull’onere della prova è respinta: la dedotta mancanza di prova dell’atto enunciato è contraddetta dagli elementi (parti, tempo, luogo) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio.
Nota della Redazione
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