Condono e inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri in Sicilia (TAR Sicilia n. 443 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, posto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, opera direttamente anche nei confronti dei privati fin dall’entrata in vigore della legge, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991. Ai fini dell’esclusione dal vincolo rileva esclusivamente la qualificazione formale dell’area come zona A o B nello strumento urbanistico vigente al giugno 1976, non la situazione di fatto né la successiva destinazione impressa dagli strumenti pianificatori. La disciplina regionale non è stata tacitamente abrogata né superata dall’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 per effetto del nuovo art. 117 Cost., poiché la tutela del paesaggio costiero rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 14 dello Statuto. L’eventuale stato di forte urbanizzazione della fascia non integra deroga al vincolo.

Il Fatto

Su un terreno della cui proprietà i germani erano titolari, e in forza di una concessione edilizia del 1982, veniva realizzato un fabbricato previa demolizione di un edificio preesistente. Nel corso dei lavori la dante causa degli odierni proprietari eseguiva opere difformi dal progetto assentito, ricavando mediante sprofondamento delle fondazioni due ulteriori mini appartamenti stagionali.

Nel 1986 veniva presentata istanza di condono ai sensi della legge regionale n. 37/1985. Divenuta proprietaria per successione, la ricorrente riceveva nel 2019 l’avvio del procedimento di diniego e, nel 2024, il provvedimento di rigetto fondato sulla collocazione dei manufatti nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e sulla loro realizzazione dopo il 31.12.1976. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che l’area ricadesse nel centro edificato e dovesse essere considerata almeno come zona B, unica eccezione al vincolo. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del giudice d’appello, che già dalla sentenza n. 695 del 2006 ha chiarito come la legge regionale n. 78/1976 abbia fotografato il regime delle eccezioni esistente al giugno 1976.

Rileva, dunque, non la situazione di fatto bensì la qualificazione formale dell’area nello strumento urbanistico allora vigente. Nel caso concreto non è dimostrato che il terreno fosse qualificato zona B in alcun atto pianificatorio vigente al giugno 1976.

Il secondo motivo è respinto ricordando che l’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37/1985 già escludeva dal condono le costruzioni in violazione dell’art. 15 e che l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 ha definitivamente chiarito la natura precettiva della norma anche per i privati. La Corte costituzionale n. 72 del 2025 ha dichiarato in parte inammissibili e per il resto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto.

Il terzo motivo, incentrato sull’asserita urbanizzazione della zona, è infondato: la C.G.A.R.S. n. 197 del 2018 ha escluso che lo stato di urbanizzazione integri deroga al vincolo, non rientrando nella tassativa casistica normativa.

Il quarto motivo è respinto perché ancorato a un presupposto errato. La tutela del paesaggio costiero non ricade nella materia ambientale riservata allo Stato, ma nella competenza esclusiva regionale ex art. 14 dello Statuto siciliano. Nessun contrasto sussiste con il d.lgs. n. 42/2004, poiché la disciplina regionale garantisce un livello di tutela più elevato. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *