Programmazione reclutamento docenti e sindacato estrinseco del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 663 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Consiglio di Amministrazione di un Ateneo approva la programmazione annuale del fabbisogno di personale docente costituisce espressione di ampia discrezionalità di carattere programmatorio. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e non può sostituire le valutazioni di priorità strategica e di sostenibilità finanziaria rimesse all’amministrazione. Non integra eccesso di potere la destinazione di punti organico verso altri settori scientifico-disciplinari, quando la scelta risulti non irragionevole né incoerente rispetto al complessivo fabbisogno di Ateneo e ai vincoli assunzionali. In assenza di una specifica previsione di destinazione delle risorse al settore di pertinenza del ricorrente, la posizione di questi si configura come mera aspettativa alla partecipazione a una futura selezione pubblica, non come titolo alla chiamata.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa universitaria di II fascia titolare di abilitazione scientifica nazionale di I fascia, ha impugnato le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 2024. La censura riguardava la parte in cui l’Ateneo, senza motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata di professori di prima fascia.

Il ricorso, articolato in due motivi, deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto a precedenti delibere del medesimo organo. L’Ateneo si è costituito chiedendo la reiezione, con contestuale domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ateneo per omessa notifica ai controinteressati. La domanda, incentrata sull’omesso utilizzo delle risorse per le chiamate, e la consistenza del provvedimento impugnato non consentivano di individuare controinteressati facilmente identificabili; la stessa difesa universitaria, peraltro, aveva riferito che i punti organico residui erano stati riassegnati alla programmazione 2025.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010 e l’art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, che affidano agli Atenei la predisposizione dei piani triennali di reclutamento entro i vincoli di sostenibilità della spesa e degli equilibri di bilancio. Ha poi considerato il regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori, che riserva al Consiglio di Amministrazione la programmazione annuale su richiesta dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico e della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio ha ricostruito l’iter istruttorio: la proposta del Dipartimento, il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia, il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione. Ha qualificato quest’ultima come espressione di lata discrezionalità di carattere programmatorio, motivata su una valutazione generale delle priorità strategiche e dei vincoli assunzionali esistenti.

Il potere programmatorio è stato esercitato in modo non irragionevole né incoerente, secondo principi cardine quali il rafforzamento della ricerca nelle aree critiche, la valorizzazione delle aree virtuose, il sostegno ai settori strategici e il riequilibrio della piramide accademica. Ha quindi ritenuto condivisibile la tesi dell’Ateneo secondo cui nessun punto organico era stato sprecato, essendo i residui riassegnati alla programmazione successiva.

Il Tribunale ha escluso l’integrazione postuma della motivazione in giudizio, trattandosi di mera esplicitazione di circostanze emergenti dagli atti impugnati. Ha infine rilevato che, anche ove la frazione di punti organico fosse stata destinata alla chiamata di prima fascia, mancava agli atti una specifica previsione di destinazione al settore della ricorrente: il bene della vita sarebbe stato mediato da una selezione pubblica, con conseguente configurazione di una mera aspettativa a concorrere. Il ricorso è stato respinto anche sotto il profilo risarcitorio, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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