Contrasto tra dispositivo e motivazione: prevale la motivazione nel giudizio di bilanciamento (Cass. pen. Sez. 2 n. 18856 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev’essere contemperata con la motivazione, che conserva la funzione di spiegazione delle ragioni della decisione e può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee deve essere operato in modo unitario, considerando tutte le circostanze aggravanti non privilegiate e le attenuanti, senza artificiosi “scorpori”. L’eventuale errore nel calcolo della pena derivante da un erroneo giudizio di bilanciamento comporta l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato due imputati per il reato di truffa aggravata e uno di essi anche per resistenza a pubblico ufficiale. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate, nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e alla qualificazione del reato come consumato anziché tentato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la condotta illecita era stata portata a consumazione, poiché gli agenti si erano impadroniti di parte della somma di denaro sottratta con l’inganno e ritrovata indosso a uno degli imputati, che si era allontanato dal luogo della truffa prima di essere fermato. Tale circostanza integra l’acquisizione del pieno possesso del denaro, elemento che esclude la configurabilità del tentativo.
Nel merito della questione relativa al contrasto tra dispositivo e motivazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la prevalenza del dispositivo non è assoluta. Tale regola dev’essere contemperata con gli elementi certi e logici della motivazione, che ben può far ritenere errato il dispositivo. Nella specie, la motivazione della sentenza di primo grado conteneva l’espressa affermazione che la confessione giovava agli imputati la concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alla contestata recidiva.
La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva operato un erroneo “scorporo” del giudizio di bilanciamento, applicando l’equivalenza solo tra attenuanti generiche e recidiva, anziché considerare unitariamente tutte le circostanze aggravanti, con conseguente aumento di pena per queste ultime. Tale errore in diritto, non sanato dalla Corte di appello, impone l’annullamento con rinvio per procedere a un nuovo e unico giudizio di bilanciamento, con evidente refluenza sul calcolo finale della pena.
Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti, rilevando che la questione sull’aggravante della minorata difesa non avrebbe comunque comportato una diminuzione della sanzione, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
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Nota della Redazione
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