Diffamazione via social: la gratuità dell’attacco esclude il diritto di critica (Cass. pen. Sez. V n. 28285 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica, tutelato dall’art. 21 Cost., incontra il proprio limite nell’uso dell’argumentum ad hominem: quando l’agente trascende in attacchi personali, privi di finalità di pubblico interesse, e colpisce la figura morale del destinatario, l’esercizio del diritto scivola nell’aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta. La gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi in discussione e l’impiego di argumentum ad hominem impediscono di invocare la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica. La condivisione di contenuti lesivi tratti da una bacheca social, con l’aggiunta di improperi, non elide né attenua la portata antigiuridica della condotta e può integrare il reato di diffamazione. Sul piano processuale, in difetto delle condizioni dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale distrettuale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, aveva assolto due imputati perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 595, commi primo e terzo, cod. pen. Essi erano accusati di avere offeso, mediante commenti pubblicati sui rispettivi profili social, la reputazione del sindaco della città, con espressioni riferite a una fotografia del medesimo pubblicata in occasione delle celebrazioni del 25 aprile che lo raffigurava a testa in giù.
Avverso la sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, articolato in cinque motivi; il secondo dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, con un unico motivo di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione processuale del concorso di atti di ricorso proposti dal pubblico ministero di primo e di secondo grado. Versandosi in ipotesi di sentenza di primo grado di proscioglimento oggettivamente inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale distrettuale non è legittimato a proporre ricorso per cassazione. Vale il principio di diritto della più autorevole composizione della giurisprudenza di legittimità: in assenza delle condizioni per appellare, il procuratore generale può promuovere appello soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza. In difetto di tali presupposti, il ricorso del Procuratore generale è dichiarato inammissibile.
Nel merito, il primo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica è ritenuto fondato, con effetto assorbente sui motivi residui. La Corte ricostruisce i confini del diritto di critica: il limite è superato quando l’agente trascende in attacchi personali diretti a colpire, senza finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Ciò che determina l’abuso è la gratuità delle aggressioni e l’uso dell’argumentum ad hominem, volto a screditare il destinatario.
La Corte richiama il precedente della Sez. V n. 29433 del 16.05.2007, secondo cui la critica politica è legittima se funzionale ad accostare le espressioni offensive a un giudizio negativo sull’operato del pubblico amministratore; diversamente, se deborda in insulti personali fini a sé stessi, integra il reato contestato. Richiama altresì il principio per cui la critica è legittima purché prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in attacco personale (Sez. V n. 4530 del 10.11.2022; Sez. V n. 31263 del 14.09.2020; Sez. V n. 4874 del 01.12.2021).
La sentenza impugnata presenta significativi profili di illogicità e contraddittorietà: concentra l’attenzione non sul contesto dialettico delle parole offensive, ma sulle possibili motivazioni socio-politiche degli epiteti, quasi ad accreditarne una forma di esimente; e, dopo avere riconosciuto che la parte lesa era stata vittima di una violenta aggressione verbale, conclude sbrigativamente che gli imputati avrebbero ripreso opinioni altrui già pubblicate. La Corte ribadisce che la condivisione di contenuti lesivi e l’aggiunta di improperi non elidono né attenuano la portata antigiuridica della condotta.
Il contesto, osserva la Corte, non orienta verso censure all’attività di gestione della cosa pubblica, ma appare circoscritto a rozze espressioni volte a screditare la figura istituzionale del primo cittadino, avulse da qualsiasi pacifico confronto. Il ricorso del pubblico ministero di primo grado è pertanto accolto e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 595 c.p. – Diffamazione
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 593-bis c.p.p. – Appello del pubblico ministero
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso