Rinuncia alla sospensione condizionale e sostituzione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 29289 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena e afferisce a diritti personalissimi dell’imputato, esercitabili da questi in prima persona o dal difensore munito di procura speciale appositamente rilasciata. Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata in appello dal difensore privo di procura speciale, non può essere intesa come rinuncia alla sospensione condizionale già concessa. Posta l’incompatibilità tra i due istituti, la duplice richiesta formulata nei motivi di appello non integra atto dispositivo implicito. I profili attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento del beneficio restano rimessi alla valutazione dei giudici di merito e non sono proponibili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso per il reato di sostituzione di persona. Il ricorso si articola in quattro motivi. Con il primo si censura il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, ritenuta dall’imputato preferibile rispetto al riconosciuto beneficio della sospensione condizionale. Gli altri tre motivi denunciano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la contraddittorietà del giudizio sulla personalità rispetto alla concessione della sospensione e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La difesa ha depositato memoria, ribadendo la fondatezza del primo motivo. La questione centrale attiene alla qualificazione della richiesta di sostituzione avanzata in appello dal difensore privo di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’incompatibilità tra sospensione condizionale e sostituzione della pena. Su tale premessa esclude che la duplice richiesta di applicazione dei due istituti, formulata nei motivi di appello, potesse valere come rinuncia alla sospensione concessa dal primo giudice.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui la rinuncia al beneficio costituisce atto dispositivo incidente sull’esecuzione della pena. Essa esprime scelte che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi indicati dall’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dall’imputato in prima persona o dal difensore munito di procura speciale. La Corte cita Sez. IV n. 25152 del 20/05/2025, Itua, Rv. 288465, con cui è stata ritenuta immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione avanzata in appello dal difensore privo di procura speciale, non potendosi la stessa intendere come rinuncia alla sospensione già concessa.
Quanto agli ulteriori tre motivi, la Corte osserva che essi involgono temi rimessi alla valutazione dei giudici di merito e non proponibili in cassazione quando la motivazione risulti congrua e logica, come nel caso in esame. L’asserita illogicità tra il giudizio negativo sulla personalità e il riconoscimento della sospensione, peraltro riconducibile alla sentenza di primo grado, non avrebbe comunque consentito alla Corte di appello di revocare d’ufficio la pena sospesa in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.