Reddito di cittadinanza: condanna mafiosa nota integra il dolo dell’omessa comunicazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25622 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il dolo del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, la piena consapevolezza, al momento della presentazione della domanda, della propria condanna definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso e della lunga detenzione subita. L’omessa comunicazione di tale condanna è sostenuta dall’elemento soggettivo richiesto dalla norma, poiché l’interessato non può ritenere che essa sia priva di effetti in presenza di un chiaro dato letterale. L’affidamento a un patronato per la presentazione della domanda non assume valore dirimente sotto il profilo soggettivo. È manifestamente infondato il ricorso che censuri l’equiparazione di dolo specifico e dolo eventuale quando la sentenza di merito motivi in modo solido e adeguato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 settembre 2025, confermava la pronuncia emessa il 6 febbraio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, che aveva giudicato la ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 5/2019. All’imputata era contestata l’omessa comunicazione, nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, della propria condanna definitiva per associazione mafiosa.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità quanto al dolo, per avere la sentenza equiparato dolo specifico e dolo eventuale, e censurando la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata si è pronunciata sulle questioni riproposte con motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

Quanto al dolo, la Corte osserva che esso è stato riconosciuto sul presupposto che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole della propria condanna definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso, pronunciata nel 2015 e irrevocabile dal 3 marzo 2016. Tale condanna era stata accompagnata da un periodo di detenzione di lunga durata, così da non poter essere ignorata o dimenticata. La ricorrente, in libertà da poco tempo, non poteva ritenere che quella condanna fosse priva di effetti rispetto alla richiesta del beneficio, in presenza di un chiaro e inequivoco dato letterale.

L’omessa comunicazione doveva pertanto ritenersi sostenuta dal dolo richiesto dalla norma. Analoghe considerazioni erano state svolte, già in primo grado, per la condizione detentiva del marito convivente, del pari taciuta.

La Corte di appello ha inoltre considerato che la donna si fosse affidata a un patronato per la presentazione della domanda, evidenziandone l’assenza di un valore dirimente sotto il profilo soggettivo: l’intermediazione del patronato non scherma la consapevolezza dell’interessata.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione resiste alle censure. È stato sottolineato che la ricorrente è persona pluripregiudicata per gravi reati e che nessun elemento positivo è emerso nel corso del giudizio, non potendosi riscontrare tale elemento nelle asserite difficoltà economiche. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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