Confessione stragiudiziale del socio e prova del maggior imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 27306 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dal socio ai verbalizzanti, riportate nel processo verbale di constatazione, costituiscono confessione stragiudiziale e prova diretta — non già indiziaria — del maggior imponibile nei confronti di chi le ha rese, senza necessità di ulteriori riscontri. Il verbale è atto fidefacente fino a querela di falso quanto all’effettività di quanto dichiarato alla presenza dei verbalizzanti. L’effetto confessorio non si estende agli altri soci che non abbiano reso analoga dichiarazione, per i limiti dell’art. 2733 cod. civ. richiamato dall’art. 2735 cod. civ.. In tema di prova per presunzioni il giudice deve seguire un procedimento bifasico: valutazione analitica dei singoli indizi e valutazione complessiva degli stessi; è censurabile la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertarne la valenza unitaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello dei contribuenti, soci di una società in nome collettivo, avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso spiegato contro gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva tassato supposti redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50 t.u.i.r.
La ripresa a tassazione si fondava su un processo verbale di constatazione dal quale emergeva che uno dei soci aveva indicato lo «stipendio» mensile attribuito ai singoli soci, con riferimento anche alla tredicesima. Le somme erogate erano però state contabilizzate sotto la voce «prelevamenti soci/utili». La C.t.r. aveva qualificato la dichiarazione come mero indizio, rilevando tra l’altro l’assenza di una delibera di distribuzione degli utili. L’Agenzia censura in cassazione la degradazione della confessione a indizio.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dalla natura del processo verbale di constatazione, atto fidefacente fino a querela di falso circa l’effettività delle operazioni dei verbalizzanti e di quanto accaduto o dichiarato alla loro presenza. Da ciò deriva che le dichiarazioni ivi rese costituiscono, per chi le ha rese, confessione stragiudiziale e legittimano l’accertamento dell’Ufficio, valendo come prova diretta del maggior imponibile, senza necessità di ulteriori riscontri.
La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. 16/10/2015, n. 20979 e 20980. Esclude invece l’effetto confessorio nei confronti degli altri soci, che non avevano reso analoga dichiarazione, in virtù dei limiti previsti dall’art. 2733 cod. civ. in ragione del richiamo di cui all’art. 2735 cod. civ.
Su questa base la Corte rileva l’errore di diritto della C.t.r., che ha attribuito valore meramente indiziario alla dichiarazione e ha così escluso la prova della percezione dello stipendio da parte dei tre soci. Il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere il valore confessorio verso chi aveva reso la dichiarazione e, muovendo da tale effetto, valutare il valore indiziario della stessa anche verso gli altri soci.
Quanto alla prova per presunzioni, il giudice deve rendere apprezzabile il criterio logico seguito e articolare il proprio procedimento in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positività almeno potenziale; una complessiva, per accertare se gli indizi, isolatamente considerati, siano concordanti e se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva. È quindi censurabile in cassazione la decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi senza accertare la loro valenza unitaria, come affermato da Cass. 27/03/2025, n. 8115.
La C.t.r. si è invece fermata alla sola valutazione della dichiarazione di uno dei soci, senza considerare che verso uno di essi essa aveva valore confessorio e ignorando del tutto gli altri elementi evidenziati dall’Ufficio, in particolare quelli desumibili dalle scritture contabili. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.