Estratto di ruolo notificato via PEC non IPA e disconoscimento delle copie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23731 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, la provenienza della comunicazione da un indirizzo del mittente non incluso nei pubblici elenchi non è causa di nullità o inesistenza della notifica, allorché questa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La regola dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e attiene all’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente. Il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone a pena di inefficacia una contestazione chiara e specifica, con indicazione degli aspetti differenziali rispetto all’originale: non bastano clausole di stile né asserzioni generiche, e la relativa valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità ove logicamente motivato. Infine, l’estratto di ruolo non è più autonomamente impugnabile per effetto dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti, salvo il giudicato interno già formatosi sull’ammissibilità dell’azione.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo riferito a cartelle di pagamento e avvisi di addebito, contestando vizi formali delle notifiche e la prescrizione delle pretese contributive e assicurative. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso per difetto di interesse ad agire; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 345/2020, respingeva il gravame, escludendo l’onere dell’agente della riscossione di produrre gli originali e ritenendo rituali le notifiche.
La società ricorreva per cassazione con sei motivi, articolati su vizi di notifica, omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge in materia di PEC e disconoscimento documentale. Resiste con controricorso l’INPS; l’INAIL eccepiva il difetto di legittimazione passiva; l’agente della riscossione si costituiva senza difese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta il tema dell’interesse ad agire, rilevando che la sentenza d’appello contiene una contraddizione: dopo aver affermato che l’azione difetta di interesse, conclude per il rigetto dell’appello. Il dispositivo prevale sulla sola dicitura divergente, tanto più che sul punto non vi è stata impugnazione di alcuna parte.
I primi tre motivi sono trattati congiuntamente e rigettati. Il ricorrente non contesta la destinazione della comunicazione al proprio domicilio digitale, ma la provenienza da un indirizzo PEC del mittente non incluso nei pubblici elenchi. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 15979/2022: la notifica da indirizzo non elencato non è nulla se consente al destinatario di difendersi senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La regola più stringente dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 riguarda le sole notifiche degli avvocati e l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente.
Con la sentenza n. 18684/2023 la Corte conferma che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che la parte contribuente evidenzi i concreti pregiudizi difensivi derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso. Il ricorrente non indica alcun pregiudizio. Le irregolarità formali restano superate in presenza di inequivoca riferibilità al mittente e all’organo titolare del potere di emanare l’atto, secondo Cass. ord. n. 19327/2024.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, perché sottende un accertamento di fatto non esperibile in sede di legittimità. Il quinto motivo è infondato: la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il disconoscimento delle copie richiede specificità e determinatezza, con l’indicazione delle differenze rispetto all’originale, non essendo sufficienti contestazioni generiche; la valutazione è giudizio di fatto insindacabile. Manca inoltre l’onere di avviare il procedimento di verificazione in capo alla controparte.
Il sesto motivo è infondato: a fronte di una notifica non inesistente, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, esclude l’impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, con applicazione anche ai giudizi pendenti secondo Cass. s.u. n. 26283/2022. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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