Accesso agli atti e prova della detenzione del documento (TAR Campania n. 2493 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’amministrazione abbia della documentazione richiesta. La possibilità di acquisire i documenti postula la loro materiale detenzione da parte dell’amministrazione cui è rivolta l’istanza. Tale presupposto costituisce elemento costitutivo della pretesa ostensiva e la sua dimostrazione grava sulla parte che intende far valere il diritto, la quale può assolvervi anche per presunzioni o in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni. In assenza di prova dell’effettiva esistenza e disponibilità della documentazione, non può essere ingiunto all’amministrazione di consentire l’accesso, perché l’ordine risulterebbe per definizione ineseguibile.
Il Fatto
I ricorrenti, dirigenti partecipanti a una selezione interna per il conferimento di incarichi di altissima professionalità, presentavano istanza di accesso ex legge n. 241/1990 alla documentazione della procedura indetta dall’ASL con deliberazione n. 86/2025. Chiedevano graduatorie, punteggi, verbali di valutazione, schede individuali, curricula e ogni atto relativo alla verifica dei requisiti e delle cause di incompatibilità dei soggetti destinatari degli incarichi.
Dopo una parziale ostensione e successivi solleciti, i ricorrenti lamentavano la mancata consegna della documentazione riferibile alla Commissione 3, assumendo l’esistenza di ulteriori atti non messi a disposizione. L’amministrazione replicava di aver trasmesso tutto quanto in suo possesso e di non detenere altra documentazione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’annullamento delle determinazioni di diniego e del silenzio-diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio omette l’esame dell’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione, applicando il principio della ragione più liquida: la controversia può essere definita su un profilo assorbente e di più agevole soluzione.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui il diritto di accesso incontra un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’amministrazione abbia del documento richiesto. La possibilità di acquisire i documenti postula la materiale detenzione da parte dell’ente destinatario dell’istanza.
Tale presupposto va inteso come elemento costitutivo della pretesa ostensiva: la prova grava sul richiedente. La dimostrazione può essere fornita anche per presunzioni o in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni. In assenza di prova dell’effettiva esistenza e disponibilità della documentazione, non è possibile ingiungere all’amministrazione di consentire l’accesso, perché l’ordine sarebbe per definizione ineseguibile.
Sul piano applicativo, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza e la materiale detenzione, da parte dell’amministrazione, della documentazione asseritamente non ostesa. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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